Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 102
(Norma finanziaria)
1. Alle spese riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale del Consiglio regionale, derivanti dall'attuazione dei titoli III, IV, V e VI della presente legge, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate all'UPB 7.1.0.1.169 'Funzionamento Consiglio regionale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
2. Alle spese riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale della Giunta regionale, derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate rispettivamente:
a) alle UPB 7.2.0.1.174 'Risorse Umane'; UPB 7.2.0.1.184 'Spese generali' e UPB 7.2.0.2.186 'Studi, ricerche e altri servizi' per le spese relative al titolo II;
b) alle UPB 7.2.0.1.174 'Risorse Umane' e 7.2.0.1.182 'Risorse strumentali' per le spese relative al titolo IV;
c) alle UPB 7.2.0.1.174 'Risorse Umane' per le spese relative al titolo V;
d) alle UPB 7.2.0.1.174 'Risorse Umane' e all'UPB 7.2.0.1.184 'Spese generali' per le spese relative al titolo VI, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2008 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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