Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 52
(Sistemazioni idraulico-forestali)
1. Si considerano sistemazioni idraulico forestali le attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi.
2. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 50 sono considerate opere dirette di prevenzione del dissesto idrogeologico e delle calamità naturali.
5. La Giunta regionale, in coerenza con i programmi di difesa del suolo, trasferisce annualmente alle comunità montane o eroga direttamente, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 29, risorse per la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale sulla base dei seguenti indirizzi prioritari:(194)
a) manutenzione conservativa delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti, taglio e recupero di alberi danneggiati da eventi eccezionali o da evenienze fitosanitarie;
b) attuazione diretta degli interventi da parte dei proprietari in forma associata o consorziata, dei consorzi forestali o delle aziende agricole ubicate nei territori interessati dagli interventi;
c) ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.
6. Le Regione, la Provincia di Sondrio e le comunità montane impiegano preferibilmente, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, le imprese agricole, così come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).(195)
7. Se vi sono gravi processi di degrado o motivi di pubblica incolumità, la Provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori di parchi regionali e naturali e la Regione, secondo le rispettive competenze, provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi di manutenzione e ripristino delle superfici forestali anche in applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).(196)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
193. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 19 maggio 2021, n 7. Torna al richiamo nota
194. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
195. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
196. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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