Legge Regionale 29 giugno 2009 , n. 10

Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale

(BURL n. 26, 2° suppl. ord. del 30 Giugno 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-06-29;10

Art. 15
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 27, commi 1 bis, 3 bis e da 17 bis a 17 septies, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere d), e) ed f), sono ridotte del 50 per cento, nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza delle relative disposizioni accertate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 24, comma 3 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera h), si applica decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La sanzione di cui all'articolo 27, comma 13 bis, della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera k), è ridotta del 50 per cento nel minimo e nel massimo degli importi previsti, in caso di inosservanza della relativa disposizione accertata entro un anno dalla sua applicazione.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di cui all'articolo 10, comma 5, della l.r. 24/2006, come sostituito all'articolo 2, comma 1, lettera c).
4. Il decreto di determinazione dei criteri e delle famiglie tipologiche, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e), è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della l.r. 26/2003 dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di cui al precedente periodo.
5. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera e):
a) dalla data di adozione degli specifici programmi regionali di settore per gli impianti i cui programmi non risultino adottati alla entrata in vigore della presente legge;
b) (36)
6. La Giunta regionale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione dell'articolo 21 della l.r. 26/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), e adotta i criteri applicativi delle disposizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo.
7. Le disposizioni dell'articolo 21 della l.r. 26/2003, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera i), si applicano anche alle procedure e agli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, di ripristino e di riqualificazione ambientale dei siti contaminati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Le deliberazioni previste dall'articolo 33 bis, comma 3 ter, della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera o), sono adottate dalla Giunta regionale: relativamente ai contenuti di cui alla lettera a), entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; relativamente ai contenuti di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[9. Sono fatti salvi e si intendono approvati ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni regionali di cui all'articolo 51 della l.r. 26/2003, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche'), gli atti emanati in attuazione conforme della d.g.r. 5448/2007, ivi inclusi i Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge.](37)
10. I confini del parco regionale Nord Milano, di cui all'articolo 7, comma 1 , lettere b) e c), sono individuati nella planimetria in scala 1:6.000, denominata 'Parco regionale Nord Milano', costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.
11. I confini del parco regionale Colli di Bergamo, di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 16/2007, sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, denominata 'Parco dei C olli di Bergamo', costituita da un foglio, allegata alla presente legge, che sostituisce la precedente planimetria.
NOTE:
36. La lettera è stata abrogata dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
37. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 142/2010, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del comma. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi