Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 6 bis
(Sostenibilità delle grandi strutture di vendita)(19)
1. La Giunta regionale definisce linee guida relative alle misure e alle contribuzioni finanziarie di cui al programma pluriennale per lo sviluppo del settore commerciale e alle relative modalità attuative finalizzate ad assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale degli insediamenti di grandi strutture di vendita.
2. In particolare, le linee guida:
a) promuovono lo sviluppo sostenibile complessivo del territorio nel quale ricadono gli insediamenti commerciali e i loro impatti;
b) orientano i comportamenti dei comuni e degli altri soggetti pubblici alle migliori pratiche, anche in ordine all’impiego delle risorse messe a disposizione dai privati per la sostenibilità delle strutture e l’annullamento delle esternalità negative;
c) promuovono la realizzazione diffusa di azioni di responsabilità sociale d’impresa da parte degli operatori economici e delle loro associazioni;
d) prevedono forme di monitoraggio sull’esecuzione delle misure individuate.
3. La struttura regionale competente in materia adotta i provvedimenti attuativi delle linee guida.
4. I criteri e le indicazioni operative relative alla sostenibilità sono disciplinate da separato atto della competente struttura regionale anche ai fini della individuazione degli indicatori necessari a definire il grado di efficacia delle misure delle azioni compensative proposte.
NOTE:
19. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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