Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 11
(Formazione professionale e imprenditoriale)
1. Le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all’articolo 20, comma 6, lettera a), per il cui svolgimento sono considerate in via prioritaria le CCIAA, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative, gli enti da queste costituiti e gli enti bilaterali costituiti congiuntamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dei sindacati, sono stabilite con i provvedimenti e secondo le procedure previste dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).(25)
2. Nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui alla l.r. 19/2007 sono altresì stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale e riqualificare gli operatori in attività.
NOTE:
25. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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