Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 41
(Funzionamento della commissione regionale per i mercati)
1. La commissione regionale per i mercati, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, può suddividersi in sezioni specialistiche per i settori di cui all'articolo 34.
2. La composizione delle sezioni assicura l'adeguata rappresentanza delle categorie particolarmente interessate ai singoli problemi settoriali.
3. Il funzionamento della commissione e delle sezioni è disciplinato con regolamento interno, approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
4. Il presidente della commissione regionale coordina l'attività delle diverse sezioni.
5. Ai lavori della commissione o delle sue sezioni possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti designati dal presidente della commissione.
6. Le funzioni di segretario della commissione e delle sezioni sono assicurate dalla competente direzione generale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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