Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 54
(Assegnazione e revoca dei punti di vendita)
1. I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall'ente gestore, ai soggetti elencati nell'articolo 52, comma 1, lettera a). I punti di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento dei requisiti prescritti.
2. L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata, ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.
3. L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca l'assegnazione all'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato:
a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo passata in giudicato;
b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della l. 1423/1956;
c) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per delitti di:
1) turbata libertà di incanti (articolo 353 c.p.);
2) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (articolo 355 c.p.);
3) frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.);
4) uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472 c.p.);
5) contraffazioni alterazioni o uso illecito di segni distintivi (articolo 473 c.p.);
6) frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 c.p.);
7) vendita di prodotti con segni mendaci (articolo 517 c.p.);
8) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle vigenti leggi;
d) nei casi previsti dalla normativa regolamentare dell'assegnazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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