Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 88
(Modifiche degli impianti)
3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:(170)
a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
b) ristrutturazione totale dell'impianto;
c) trasformazione di impianti da servito in impianti di cui all'articolo 82, comma 1, lett. f) ad esclusione degli impianti dotati dei soli prodotti benzina o anche gasolio per i quali è prevista la comunicazione di cui al comma 3 bis. (171)
3 bis. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui al comma 3è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, ai vigili del fuoco, all’ARPA, all’ASL, all'agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.(172)
4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativa all'applicazione del presente articolo sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 83. Alle modifiche soggette a preventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui all'articolo 87, comma 7.
4 bis. Le modifiche di cui al comma 3, lettere a) e b), di un impianto di distribuzione di carburante già esistente sono subordinate ai medesimi obblighi previsti dall’articolo 89 per l’apertura di un nuovo impianto, ivi incluso, nelle aree urbane individuate dalla Giunta regionale, l’obbligo relativo agli erogatori di elettricità per veicoli elettrici, salvo che nel contesto considerato l’installazione degli erogatori di energia elettrica, GPL o metano, sia tecnicamente impossibile o, comunque, abbia un costo sproporzionato all’entità della modifica, in conformità ai criteri preventivamente individuati dalla Giunta con apposita delibera.(173)
NOTE:
170. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. n) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
173. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 105/2016. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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