Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 125
(Coordinamento interregionale e internazionale delle manifestazioni)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della legislazione nazionale, promuove le opportune intese, mediante protocolli di intesa e convenzioni, con le altre istituzioni europee, sia attraverso le associazioni e comunità di lavoro Alpe Adria, Arge Alp e Quattro Motori sia con iniziative e rapporti bilaterali, atte ad evitare concomitanze tra le manifestazioni con qualifica nazionale e internazionale nello stesso settore merceologico, anche al fine di addivenire all'elaborazione comune del calendario fieristico europeo.
2. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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