Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 149
Programmazione regionale
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1 gli indirizzi per lo sviluppo delle diverse tipologie di vendita, indicando in particolare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, anche con riferimento a differenti ambiti territoriali o urbani.(223)
2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali di cui all’articolo 4, comma 4 bis.(224)
NOTE:
223. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
224. Il comma è stato sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi