Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 154
(Disciplina urbanistica)
1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli indirizzi per la localizzazione, la distribuzione territoriale e l'inserimento ambientale dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari.
2. I centri commerciali all'ingrosso non alimentari, ai fini degli oneri di urbanizzazione, sono assimilati agli interventi di carattere produttivo.
3. La collocazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari va prevista, di preferenza, nelle zone nelle quali gli strumenti urbanistici consentono la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali o terziario direzionali.
4. Qualora la realizzazione dei centri commerciali all'ingrosso non alimentare interessi aree con destinazioni diverse rispetto a quelle di cui al comma 3, oppure interessi aree nelle quali l'edificazione sia assoggettata dallo strumento urbanistico generale in vigore presso il comune interessato all'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, l'approvazione di tale piano attuativo è soggetta alle procedure di cui alla l.r. 12/2005.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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