Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 5
(Termini per provvedere)
1. Ove non sia già stabilito per legge o regolamento, il termine per la conclusione di ciascuna tipologia di procedimento di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, è stabilito con uno o più atti amministrativi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale. In assenza di disposizioni, si applica il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 241/1990. Nel caso di enti locali conferitari di funzioni amministrative in base a leggi regionali, ove il termine non sia stabilito con legge o regolamento regionale o, in mancanza, con provvedimenti degli stessi enti locali, si applica il termine di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 241/1990.
2. Il termine di cui al comma 1 non può superare quello previsto dall'articolo 2, comma 3, della l. 241/1990. Solo in presenza di particolari presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento, il termine può essere ampliato, indicandone le ragioni, fino a quello massimo stabilito dall'articolo 2, comma 4, della l. 241/1990.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della l. 241/1990, il termine decorre dal giorno successivo alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze nel caso l'istruttoria richieda l'esame comparativo di più istanze.
4. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione della retribuzione di risultato del responsabile del procedimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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