Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 36 bis(24)
(Obblighi di trasparenza da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge n. 124/2017)
1. Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché, ove prevista, l’alimentazione del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) da parte della Regione, degli enti del sistema regionale, degli enti locali, singoli o associati e degli altri enti pubblici presenti in Lombardia sostituiscono gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
2. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 1, comma 125-ter, della legge n. 124/2017 né oneri di verifica da parte dei soggetti concedenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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