Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 41
(Leggi e disposizioni legislative abrogate)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali con i relativi allegati:
a) l.r. 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione)(26);
b) l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 (Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004)(27);
c) l.r. 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e di pubblicità degli atti);
d) l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale)(28).
2. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 49, comma 1, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(29);
b) articolo 15, comma 4, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)(30);
c) articolo 161, comma 7, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(31);
d) articolo 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(32);
e) articolo 2, comma 29, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(33).
3. Sono fatte salve le modifiche apportate ad altre leggi dalle leggi regionali di cui al comma 1. Restano confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove non superate da integrazioni e modificazioni disposte da leggi intervenute successivamente.
4. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dal presente articolo, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi ancora in corso.
NOTE:
26. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
27. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2005, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
28. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
29. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. Si rinvia alla l.r. 13 agosto 2011, n. 13, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
31. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
32. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
33. Si rinvia alla l.r. 14 gennaio 2000, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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