Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

(BURL n. 43, suppl. del 22 Ottobre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-10-21;8

Art. 10
(Sanzioni amministrative)
1. La nuova installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931 in violazione della distanza determinata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 15.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli da rimuovere in caso di ricollocazione nel rispetto della distanza.(20)
1 bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 a un massimo di 5.000 euro, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al presente comma e in base ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).(21)
1 ter. Fatte comunque salve le sanzioni previste dai commi 1 e 1 bis, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 6 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di 500 euro. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche di cui all'articolo 5, comma 1 bis.(21)
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
4. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.
NOTE:
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 6 maggio 2015, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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