Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19

Art. 8
(Misure straordinarie per la continuità aziendale di ASAM S.p.A.)
1. La Giunta regionale, al fine di consentire la continuità aziendale di ASAM S.p.A., è autorizzata al rilascio di una comfort letter e alla concessione di una anticipazione finanziaria, per un valore massimo complessivo di 20 milioni di euro. L'attivazione dell'anticipazione riduce di pari importo il valore della comfort letter rilasciata.
2. La comfort letter, valida sino al 30 giugno 2017, è rilasciata per la copertura degli impegni che ASAM ha assunto per il servizio del debito in caso di persistente incapacità dell'azienda a far fronte alle proprie obbligazioni, non costituisce indebitamento regionale e trova adeguata copertura per 15,5 milioni di euro nei fondi in essere presso Finlombarda S.p.A., da riprogrammare ai sensi dell'articolo 27 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), e per 4,5 milioni di euro nelle risorse stanziate alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.(6)
2 bis. A tal fine, i fondi in essere presso Finlombarda di cui al comma 2 riconfluiscono al bilancio regionale al titolo 3 “Entrate extratributarie”, tipologia 0500 “Rimborsi e altre entrate correnti” dello stato di previsione delle entrate e sono allocati in spesa alla missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato” - Titolo 1 “Spese correnti”.(7)
2 ter. Le somme riconfluiscono al valore effettivo calcolato in modo residuale ai sensi del comma 1 e alla scadenza della garanzia possono reintegrare i fondi di provenienza.(7)
4. Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvede alla definizione delle specifiche tecniche dell'anticipazione finanziaria e della comfort letter.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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