Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19

Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 5, cessano i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa.
2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, di cui all'articolo 2, si provvede con le seguenti modalità:
a) per l'anno 2015 la Regione corrisponde alle province e alla Città metropolitana di Milano un finanziamento di 195.000.000,00 euro, comprensivo delle risorse finalizzate al finanziamento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, cui si fa fronte rispettivamente:
- per 7.900.000,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 7 "Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";
- per 4.545.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";
- per 182.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:
- missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria";
- missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio";
- missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale";
- missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO;
b) per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo del finanziamento corrisposto alle province e alla Città metropolitana di Milano, in ragione delle funzioni ad esse attribuite o confermate all'esito del riordino, è determinato in 195.000.000,00 euro, cui si fa fronte rispettivamente:
- per 11.445.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" e corrispondente aumento della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" - Titolo 1 "Spese correnti";
- per 183.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:
- missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria";
- missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio";
- missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale";
- missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO.
3. Nelle more dell'effettivo completamento del processo di riordino di cui all'articolo 9, comma 5, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 si farà fronte con le risorse quantificate in 15 milioni di euro, allocate al "Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO", di cui alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2015-2017.
4. Ai trasferimenti destinati allo svolgimento delle funzioni da parte della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alla missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", programma 02 "Fonti energetiche" Titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale".
5. Le risorse già destinate alle comunità montane della Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) e delle leggi regionali di settore che prevedono conferimenti di funzioni e risorse alle stesse comunità montane sono trasferite alla provincia stessa, in ragione delle funzioni ad essa spettanti, a seguito della sottoscrizione dell'intesa o delle intese di cui all'articolo 5, comma 6, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 7.(11)
6. A decorrere dal 2016 i proventi di cui all'articolo 53 bis, comma 5, terzo periodo, della l.r. 26/2003, previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, sono trasferiti alla Provincia di Sondrio nella misura del 100 per cento. I proventi di cui al primo periodo, riscossi nella provincia di Sondrio a decorrere dall’annualità 2020, sono trasferiti alla stessa Provincia, unitamente a quelli del demanio idrico, sulla base dell’accordo tra la Regione e la Provincia medesima ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008). In prima applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, la Regione adegua, entro il 31 dicembre 2021, la programmazione dell’AQST con la Provincia di Sondrio, al fine di attribuire alla Provincia medesima i proventi previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di cui all’articolo 53 bis della l.r. 26/2003, riscossi nell’anno 2020 e riferiti al territorio provinciale.(12)
7. Il comma 3 sexies dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale)(13), è sostituito dal seguente:
'3 sexies. A decorrere dal 2016 l'intero importo disponibile derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3 ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio.'.
8. Al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2008)(14), le parole: '30 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '50 per cento'.
9. Per l'anno 2015 i proventi riversati alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 33/2007, come modificato dal comma 8, possono essere utilizzati per spese correnti fino al 100 per cento del loro ammontare.
10. Per le annualità successive al 2015 sono definite, con provvedimento della Giunta regionale, modalità e misure di compartecipazione della Provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte e tasse riscosse sul territorio, con particolare riferimento alla tassa automobilistica regionale di proprietà, al fine del finanziamento delle funzioni, confermate e conferite ai sensi della presente legge, ulteriori rispetto a quelle fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014.(15)
NOTE:
11. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 3, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 2009, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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