Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 12
(Associazioni pro loco)
1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.
2. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella regione Lombardia, che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.
3. È istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle associazioni pro loco. Con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate la costituzione e i requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo.
4. La Giunta regionale provvede, tramite la direzione competente per materia, alla gestione dell'albo regionale di cui al comma 3.
5. L'albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato nel portale internet della Regione e annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
6. Le associazioni pro loco possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Al di fuori di tali casi le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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