Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 57
(Agenzie di viaggio e turismo)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che in via principale forniscono, organizzano, vendono, offrono o agevolano servizi e pacchetti turistici secondo le definizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).(48)
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma virtuale on line.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese attività di incoming e quelle di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 11.
NOTE:
48. Il comma è stato sostituito dall'art. 2 comma 1, lett. b) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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