Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 71
(Forme di contribuzione)
1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel piano triennale di cui all'articolo 15, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad accrescere l'attrattività del territorio.
2. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano intermedio di cui all'articolo 16, adotta misure di sostegno e di contribuzione diretti alle imprese, alle reti d'impresa o ad altri soggetti che svolgono attività collegate alla presente legge, comprese le pro loco, gli enti locali, le forme di aggregazione e partenariato pubblico e privato.(56)
2 bis. La Giunta regionale definisce i criteri per l’individuazione dei grandi eventi di cui alla lettera w bis) del comma 1 dell’articolo 2, tenuto conto delle loro diverse tipologie e delle specifiche misure di sostegno previste dalle discipline regionali di settore, e ne sostiene la realizzazione attraverso il riconoscimento di contributi e agevolazioni da assegnare con i criteri e le modalità dalla stessa definite.(57)
3. Le forme di contribuzione e di agevolazione per i beneficiari previsti dalla presente legge possono consistere in:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) contributi in conto corrente;
d) finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione;
e) agevolazioni per l'accesso al credito;
f) agevolazioni fiscali.
NOTE:
56. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. f) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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