Legge Regionale 10 agosto 2018 , n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12

Art. 8
(Modifiche alla l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni. Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe il soggetto competente di cui al comma 4 può richiedere, sulla base di motivate ragioni tecnico-economiche di particolare complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della Programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), e in tal caso il termine per concedere la proroga è di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati.';
b) al comma 5 dell'articolo 39 e al comma 4 dell'articolo 40 le parole: 'pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione e' sono soppresse;
c) al comma 3 dell'articolo 41, le parole: 'da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e' sono soppresse;
d) dopo il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 55 è inserito il seguente: 'La disposizione di cui al primo periodo è estesa agli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) quando i crediti e i pagamenti riguardino risorse derivanti dal bilancio regionale.' , e al secondo periodo del medesimo comma le parole 'della presente disposizione' sono sostituite dalle seguenti: 'delle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, inclusa la regolazione dei rapporti tra la stessa Giunta regionale e gli enti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006.';
e) al comma 8 bis dell'articolo 59 dopo le parole 'prenotazioni di impegno' sono aggiunte le seguenti: 'e assunzioni di impegno';
f) dopo il comma 3 dell'articolo 69 è inserito il seguente:
'3 bis. Al fine di assicurare la celerità di spese di limitata discrezionalità tecnico-amministrativa, l'erogazione delle stesse può essere effettuata da funzionari delegati alla spesa, appositamente nominati con deliberazione della Giunta regionale, mediante accreditamenti di somme, nei limiti e con le modalità stabilite da apposito regolamento. Per le spese di cui al primo periodo, le attività di controllo sono finalizzate alla sola riconciliazione contabile da parte della competente struttura in materia di risorse finanziarie.'.
2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 34/1978, come sostituito dalla lettera a) del comma 1, si applica alle istanze di proroga presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
5. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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