Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 23

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23

Art. 1
(Modifiche agli articoli 28 sexies e 59 della l.r. 34/1978)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è aggiunta la seguente:
'b bis) ai finanziamenti della Regione destinati alla realizzazione di interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;';
b) dopo la lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 28 sexies è aggiunta la seguente:
'c ter) ai finanziamenti della Regione destinati agli enti locali per interventi di recupero o anche di rifunzionalizzazione di strutture e impianti, di proprietà degli stessi enti, per consentire la riattivazione di servizi di pubblica utilità volti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo delle comunità locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.';
c) dopo il comma 8 quater dell'articolo 59 è aggiunto il seguente:
'8 quinquies. La Regione attua la procedura per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi e con le modalità previste dall'articolo 73 del d.lgs. 118/2011; non costituiscono debito fuori bilancio le spese registrate con impegno assunto al momento in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputato agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 2 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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