Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 21

Seconda legge di semplificazione 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;21

Art. 8
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 26/2014 e norma di salvaguardia degli effetti prodotti)
1. All'articolo 13 della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Aree sciabili attrezzate';
b) il comma 1è abrogato;
c) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale individua, nell'ambito delle aree, comunque denominate, destinate alla pratica degli sport sulla neve nel rispetto della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica, le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo). L'individuazione avviene su proposta delle comunità montane, previo parere di un comitato tecnico composto da esperti in materia.';
d) al comma 3, le parole 'aree di cui al comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'aree sciabili attrezzate';
e) al primo periodo del comma 4 la parola 'territoriale' è sostituita dalle seguenti: 'urbanistica, territoriale e paesaggistica';
f) alla lettera a) del comma 13 le parole 'alla proposta di delimitazione dell'area sciabile e' sono soppresse.
2. Sono fatte salve le aree sciabili delimitate dalla Giunta regionale, nonché le aree sciabili attrezzate individuate dalla stessa Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della l.r. 26/2014 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in base alle disposizioni richiamate nel primo periodo.
NOTE:
12. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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