Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 3
1. All'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia)(4)è aggiunto il seguente comma:
'3 bis. Qualora nei termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale l'assemblea dei sindaci non provveda alle elezioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini il sindaco della Città metropolitana di Milano o il presidente della provincia interessata convoca il rispettivo consiglio per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g). L'elezione avviene secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, intendendosi sostituite a tal fine le assemblee dei sindaci con i rispettivi consigli provinciali o metropolitano, anche sulla base delle candidature pervenute dai sindaci che ne facciano richiesta al sindaco della Città metropolitana o al presidente della provincia entro i termini fissati con l'atto di convocazione del rispettivo consiglio. Ciascun componente del consiglio provinciale o metropolitano può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.'.
2. Il termine per la convocazione dei consigli provinciali o metropolitano, previsto al comma 3 bis dell'articolo 4 della l.r. 22/2009, come modificata dal presente articolo, è stabilito in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di mancata elezione, entro la stessa data, dei rappresentanti comunali ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della l.r. 22/2009.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 23 ottobre 2009, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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