Legge Regionale 19 maggio 2021 , n. 7

Legge di semplificazione 2021

(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6

Art. 2
(Modifiche agli articoli 5 e 7 ter della l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:
'c) ampliamento del territorio di un comune per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni ad esso contigui;';
b) il comma 3 dell'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:
'3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 o dell'eventuale esito positivo della procedura di cui al comma 4 ter la struttura regionale competente in materia di enti locali entro trenta giorni dalla relativa presentazione o dal riscontro di cui allo stesso comma 4 ter e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all'avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 1.';
c) dopo il comma 4 dell'articolo 7 ter sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 sexies ciascuno dei comuni interessati può attivarsi adottando la modalità di promozione di cui all'articolo 7 bis o quella di cui al comma 2 del presente articolo, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo.

4 ter. In caso di adozione, da parte di ciascun comune interessato, di modalità di promozione dell'iniziativa legislativa diverse, tra quelle previste dal comma 4 bis, il comune che ha ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ai sensi del presente articolo ne informa l'altro o gli altri comuni interessati, entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell'altro o di uno degli altri comuni interessati, entro trenta giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al precedente periodo, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell'iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo.'.
2. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quesiti tipo per l'effettuazione del referendum consultivo sui mutamenti delle circoscrizioni comunali nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 29/2006, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle iniziative eventualmente già avviate, ai sensi degli articoli 7 bis o 7 ter della l.r. 29/2006, alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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