Legge Regionale 19 maggio 2021 , n. 7

Legge di semplificazione 2021

(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6

Art. 10
(Modifiche agli articoli 25 e 52 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
'Art. 25
(Pronto intervento in aree forestali)
1. È assicurato il sostegno per lavori di pronto intervento in conseguenza di calamità naturali o di altri eventi eccezionali riguardanti il territorio forestale.
2. Fatti salvi gli interventi di protezione civile, si considerano di pronto intervento le opere e i lavori necessari per:
a) recuperare alberi in vaste aree boschive gravemente danneggiate da eventi eccezionali, quali, ad esempio, trombe d'aria;
b) assicurare il rapido taglio ed esbosco di alberi compromessi da estese diffusioni di patogeni e parassiti per i quali non sono praticabili forme di lotta chimica o biologica;
c) ripristinare la viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 59, ostruita da eventi eccezionali, qualora sia indispensabile garantire un veloce accesso ad aree forestali divenute irraggiungibili;
d) fronteggiare altre situazioni eccezionali, non diversamente affrontabili, che possano arrecare pregiudizio al patrimonio forestale.

3. Possono beneficiare del sostegno, non cumulabile con altre forme di sostegno e, in particolare, con il sostegno previsto dall'articolo 19, le comunità montane o, in mancanza, le unioni dei comuni e i comuni.
4. La Regione assegna, in osservanza, se del caso, delle disposizioni sugli obblighi in materia di aiuti di Stato e tramite l'attuazione degli adempimenti ad essi correlati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 bis della l.r. 17/2011, le risorse necessarie all'affidamento delle opere e dei lavori di cui al comma 1 nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
5. Per l'esecuzione delle opere e degli interventi si procede con l'occupazione temporanea nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di semplificazione 2021', definisce aspetti organizzativi e procedurali inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo e fornisce agli enti interessati indicazioni relative alla loro applicazione con particolare riguardo alle tipologie di eventi eccezionali, alle modalità di perimetrazione delle aree, alle spese ammissibili al finanziamento e alle modalità di richiesta del sostegno.';
b) i commi 3 e 4 dell'articolo 52 sono abrogati;
c) all'alinea del comma 5 dell'articolo 52, le parole 'trasferisce annualmente risorse alle province e alle comunità montane' sono sostituite dalle seguenti: 'trasferisce annualmente alle comunità montane o eroga direttamente, in base alle disposizioni degli articoli 26 e 29, risorse';
d) al comma 6 dell'articolo 52, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione, la Provincia di Sondrio';
e) al comma 7 dell'articolo 52, le parole 'le province, le comunità montane e gli enti gestori di parchi e riserve regionali' sono sostituite dalle seguenti: 'la Provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori di parchi regionali e naturali e la Regione, secondo le rispettive competenze,' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'anche in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).'.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi