Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 16
1. All'articolo 25 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(11)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 bis sono inseriti i seguenti:
'5 ter. In ragione del cospicuo numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso in scadenza nelle stagioni venatorie 2021-2022 e 2022-2023 e della particolare complessità delle correlate attività istruttorie, la validità di tali autorizzazioni è prorogata di dodici mesi.
5 quater. A seguito di istanza redatta dal cacciatore titolare dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso in scadenza, contenente esclusivamente gli estremi del titolare, il numero dell'appostamento fisso e l'autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che non siano intervenute modifiche rispetto al contenuto dell'autorizzazione in scadenza, l'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso si intende rinnovata per ulteriori anni dieci, salvo in caso di previsione dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
5 quinquies. Per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia realizzati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e seguenti della legge 157/1992 non è necessaria l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo comportante scavi e movimenti di terra di cui all'articolo 44 della l.r. 31/2008.
5 sexies. L'autorizzazione è rilasciata anche qualora il precedente titolare dell'autorizzazione non restituisca il provvedimento cartaceo alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio o non lo consegni al cacciatore subentrante.'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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