Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 24

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-12-27;24

Art. 10
(Disposizioni in tema di archivio stradale regionale per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti eccezionali. Modifiche all’art. 42 della l.r. 6/2012)
1. All'articolo 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 ter è sostituito dal seguente:
'6 ter. Dal 15 marzo 2022 l'archivio stradale regionale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), è il riferimento unico ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali. Entro il 31 dicembre 2022 la Regione costituisce il sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale da parte degli enti proprietari delle strade. Fino alla costituzione del suddetto sistema, la Regione inserisce nell'archivio stradale regionale i dati di percorribilità delle strade pubblicati sui siti degli enti proprietari fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, successivamente a tale data, quelli comunicati dagli stessi enti. Le cartografie pubblicate nell'archivio stradale regionale e validate dagli enti proprietari ai sensi dei commi 6 ter 1 e 6 ter 1.1, sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione e validazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.';
b) il comma 6 ter 1 è sostituito dal seguente:
'6 ter 1. Entro il 14 marzo 2022 gli enti proprietari delle strade verificano che i dati inseriti da Regione nell'archivio stradale regionale entro il 31 dicembre 2021 corrispondano a quelli pubblicati sui rispettivi siti e procedono alla loro validazione mediante conferma nel sistema informativo regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali. In mancanza della suddetta validazione, la stessa si intende acquisita.';
c) dopo il comma 6 ter 1 sono inseriti i seguenti:
'6 ter 1.1. Dal 1° gennaio 2022, per i dati comunicati dagli enti proprietari delle strade e per quelli già pubblicati nell'archivio stradale regionale per i quali gli enti proprietari presentano osservazioni, la validazione è effettuata dai medesimi enti entro sessanta giorni dalla comunicazione della Regione di avvenuto inserimento o aggiornamento dei dati, anche a seguito delle suddette osservazioni. In mancanza di validazione, la stessa si intende acquisita.
6 ter 1.1.1. Dalla data di costituzione del sistema certificato di aggiornamento dell'archivio stradale regionale di cui al comma 6 ter, gli enti proprietari delle strade pubblicano le cartografie di rispettiva competenza nell'archivio stradale regionale. Le cartografie ivi pubblicati sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992. In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana o dalla provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 6.';
d) alla data del 15 marzo 2022 il comma 6 bis è abrogato;
e) le lettere a) e b) del comma 6 quinquies sono abrogate;
f) alla lettera c) del comma 6 quinquies le parole 'di cui ai commi 6 ter e 6 quater' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 6 quater'.
2. Per l'implementazione dei sistemi informativi necessari per l'attuazione dei commi 6 ter, 6 ter 1 e 6 ter 1.1 dell'articolo 42 della l.r. 6/2012, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, sono previste nell'esercizio finanzio 2022 spese correnti per euro 180.000,00 e spese in conto capitale per euro 200.000,00 cui si provvede con le risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 rispettivamente alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 10.2 "Trasporto pubblico locale' - Titolo 1 'Spese correnti' e alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1.08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
NOTE:
8. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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