Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28

Art. 11
1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)(11) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 6è sostituito dal seguente:
'1. Gli interventi per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali, effettuati in miniere dismesse o in compendi immobiliari di miniere dismesse, nonché in cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso, sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere, ivi incluse le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).';
b) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale.';
c) il comma 5 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
'5. Allo svolgimento delle attività di valorizzazione, conseguenti agli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e quelle di cui alla normativa nazionale di settore in base alla finalità fruitiva di tali attività.'.
NOTE:
11. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 2009, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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