REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 11.
Norme transitorie.
1. Ogni istanza di modifica relativa a persona giuridica già iscritta nei Registri tenuti dalle Cancellerie dei Tribunali comporta la nuova iscrizione della stessa nel Registro regionale con l’indicazione della fonte di provenienza delle informazioni riportate.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si prenderà atto, con contestuale iscrizione, dei provvedimenti di riconoscimento e di approvazione di modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo adottati prima dell’istituzione del Registro e non ancora iscritti.
3. Nella fase di avvio la domanda e la documentazione allegata potranno essere presentate su base cartacea.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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