Regolamento Regionale 8 aprile 2014 , n. 2

Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

(BURL n. 15, suppl. del 11 Aprile 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;2

Art. 9
(Assegnazione delle licenze)
1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate dai singoli Comuni integrati nel bacino in seguito a bando di pubblico concorso sino a copertura del contingente comunale assegnato. Tale bando può essere a titolo gratuito oppure a titolo oneroso.
2. L'indizione del bando di pubblico concorso, da parte dei singoli Comuni integrati nel bacino, avviene entro centottanta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti con cui sono stati determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente ai sensi della normativa vigente oppure dal momento in cui si sono resi vacanti posti nell'organico esistente.
3. Per essere ammessi al bando è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 7, c. 1 ad eccezione di quelli di cui al medesimo art. 7, c. 1, lett. c) e j), che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.
4. Nel caso di bando a titolo oneroso, una quota non superiore al 20% dei proventi è utilizzata dal Comune, previo parere della Giunta regionale, per opere e interventi di miglioramento della qualità del servizio. Una quota non inferiore all'80% viene ripartita tra tutti gli operatori dei Comuni integrati nel bacino.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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