Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 38
(Completamento degli STIBM)
(Art. 44, comma 4, lettera l), della Legge)
1. I contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari, affidati ai sensi dell'art. 33 della Legge dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, contengono i seguenti impegni degli Affidatari, assistiti da penali in caso di mancato rispetto degli stessi:
a) applicare gli STIBM disciplinati ai sensi dell'art. 37, comma 2 a partire dall'avvio del servizio oppure contestualmente alla applicazione dello STIBM da parte degli Affidatari dei servizi di competenza dell'Agenzia;
b) aderire entro l'avvio del servizio, oppure dalla data della loro formalizzazione se successiva all'avvio del servizio, agli accordi oppure ai consorzi di cui all'art. 7, comma 1 nell'ambito degli STIBM definiti dalle Agenzie.
2. I contratti di servizio relativi ai servizi di navigazione, affidati ai sensi dell'art. 40, comma 6 della Legge dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, contengono i seguenti impegni degli Affidatari, assistiti da penali in caso di mancato rispetto degli stessi, relativamente agli spostamenti oggetto degli accordi di cui all'art. 11, comma 1:
a) applicare gli STIBM disciplinati ai sensi dell'art. 37, comma 2 a partire dall'avvio del servizio oppure contestualmente alla applicazione dello STIBM da parte degli Affidatari dei servizi di competenza dell'Agenzia;
b) aderire entro l'avvio del servizio, oppure dalla data della loro formalizzazione se successiva all'avvio del servizio, agli accordi oppure ai consorzi di cui all'art. 7, comma 1 nell'ambito degli STIBM definiti dalle Agenzie.
3. Nel caso l'Ente per la Navigazione proceda in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 2, l'applicazione del nuovo sistema tariffario da parte dell'Affidatario dei servizi di competenza avviene entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Nel caso in cui una o più Agenzie non abbiano provveduto all'implementazione dei rispettivi STIBM, i contratti di servizio di cui ai commi 1 e 2 contengono l'impegno, rispettivamente della Regione e dell'Ente per la Navigazione, a garantire la copertura degli eventuali minori introiti riconosciuti agli Affidatari in seguito all'integrazione dei rispettivi servizi negli STIBM.
5. L'applicazione degli STIBM da parte degli Affidatari dei servizi ferroviari e dei servizi di navigazione determina:
a) per le sole relazioni disciplinate dagli STIBM, la soppressione dei titoli vigenti validi sui servizi ferroviari e di navigazione ad esclusione di quanto previsto dall'art. 39, comma 6, e dei titoli 'Io Viaggio TrenoCittà'. La sostituzione dei titoli non più validi è regolata dall'art. 31;
b) la soppressione dei titoli STIBM che non prevedono l'integrazione con i servizi ferroviari e di navigazione, nei casi di avvio del sistema in fasi differenti;
c) la conclusione del periodo transitorio per il Bacino interessato.
6. Nel caso previsto dall'art. 11, comma 2, l'attuazione degli accordi di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo, tra le Agenzie e l'Ente per la Navigazione determina la soppressione della validità dei rispettivi titoli 'Io Viaggio Ovunque in Provincia' (IVOP) sui servizi di Navigazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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