Legge Regionale 19 maggio 2021 , n. 7

Legge di semplificazione 2021

(BURL n. 20, suppl. del 21 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-18;6

Art. 17
(Designazioni di competenza regionale di cui all'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002)
1. Fino alla revisione dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le province e la Città metropolitana di Milano provvedono alla costituzione delle commissioni per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dal citato articolo 105, comma 3, del d.lgs. 112/1998, senza prevedere un componente di designazione regionale. A tal fine, i suddetti enti adottano i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle medesime commissioni.
2. Per le commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti designati dalla Regione cessano dal rispettivo incarico. Le province e la Città metropolitana di Milano adottano, ove necessario, gli atti idonei ad assicurare la continuità operativa delle suddette commissioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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