Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 29
(Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura)
1. In relazione all'articolo 25, comma 3, lettera b), la Regione eroga contributi agli enti, operanti sul territorio regionale, impegnati nella prevenzione del sovraindebitamento, nelle attività di assistenza, tutela e informazione a favore di coloro che sono vittime del reato di usura o di estorsione, nonché dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura o di estorsione.
2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 28, comma 2.
3. I contributi sono finalizzati al potenziamento dell'organizzazione dell'attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di assistenza, di tutela e di informazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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