Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 , n. 11

Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 16/2016

(BURL n. n 42, suppl. del 14 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-10-10;11

Art. 6
(Requisiti di accesso)
1. Il contributo regionale di solidarietàè riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 7, comma 3, dei seguenti requisiti:
a) appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 27/2009;
b) assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
c) possesso di un ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
d) assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 4/2017 o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
e) possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del regolamento regionale 4/2017.
2. I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4, risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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