LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 3.
Garante dei servizi locali di interesse economico generale.
1. E' istituito il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio.
2. Il Garante dei servizi, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 4, vigila sull'applicazione della presente legge curando la stesura e la divulgazione di rapporti periodici sullo stato dei servizi e rilascia i pareri nei casi previsti dalla presente legge.
3. Il Garante dei servizi può assumere compiti di arbitro per le controversie tra gli erogatori ed i gestori delle reti e delle infrastrutture.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce la struttura del Garante dei servizi, stabilendone nel dettaglio le attribuzioni funzionali e operative, la struttura organizzativa, le modalità  di relazione con la Regione, con gli enti locali, con gli utenti e con gli erogatori del servizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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