LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 39.
Realizzazione delle infrastrutture.
1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi del presente titolo, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.
2. L'autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità  e urgenza dell'opera, prescrive le modalità  di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità  di ripristino ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale; l'autorizzazione è trasmessa entro trenta giorni dal rilascio, a cura del comune, all'Osservatorio risorse e servizi.
3. Qualora l'infrastruttura non sia prevista nei PUGSS o nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatta salva la disposizione di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.
5. Nel caso in cui l'infrastruttura sia posizionata sotto un'area o una strada di proprietà  privata o di un ente pubblico diverso dall'ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un'indennità  di esproprio o di asservimento da determinare in conformità  a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità ).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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