Legge Regionale 23 novembre 2016 , n. 29

Lombardia è ricerca e innovazione

(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-29;29

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni volte a potenziare, anche attraverso la leva della domanda pubblica di innovazione, l'investimento regionale in ricerca e innovazione, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione integra le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, promuovendo, in sinergia con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con Università, istituti di ricerca, parchi tecnologici, cluster, distretti, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), istituti tecnici superiori e associazioni di rappresentanza delle imprese, dei lavoratori e degli enti locali:
a) la cultura della ricerca e dell'innovazione responsabile, anche attraverso la diffusione della conoscenza nel tessuto imprenditoriale lombardo, la sperimentazione e la divulgazione di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese operanti in settori tradizionali;
b) il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo della ricerca al sistema delle imprese, anche attraverso la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori e la valorizzazione delle start up giovanili innovative;
c) lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca pubblica attraverso la definizione di ambiti prioritari per l'industrializzazione dei risultati e l'internazionalizzazione dei processi innovativi;
d) l'individuazione e lo sviluppo di settori strategici emergenti ad alto potenziale di innovazione tecnologica e con riflessi positivi sulla crescita economica e occupazionale del sistema produttivo lombardo, anche nel contesto dell'innovazione sociale;
e) il potenziamento dei settori consolidati strategici a partire dalla ricerca e innovazione nel campo della salute e del sistema di cure;
f) l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti nella ricerca e innovazione in Lombardia, nell'area della Macroregione alpina (EUSALP), nell'Unione Europea e nel contesto internazionale;
g) gli investimenti strategici anche nell'ambito della sicurezza delle infrastrutture digitali e investimenti per favorire l'uso degli open data e dei big data.
Art. 2
(Governance del sistema regionale della ricerca)
1. E' istituita una cabina di regia interassessorile presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore delegato, con funzioni di coordinamento strategico delle politiche regionali di sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico.
2. La cabina di regia di cui al comma 1 predispone, con il supporto del Foro regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 3 e con il contributo dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, il programma strategico triennale per la ricerca l'innovazione e il trasferimento tecnologico, in raccordo con il documento strategico per le politiche industriali di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 (Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0).
3. Il programma strategico di cui al comma 2 fornisce un quadro previsionale degli interventi da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi, con particolare riguardo a:
a) investimenti nelle infrastrutture digitali e altri investimenti di rilevante interesse regionale, compresi gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca e per la qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori;
b) sostegno, anche nella forma di agevolazioni fiscali, alle imprese che sviluppano progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, e si insediano in regione Lombardia;
c) sviluppo dell'offerta localizzativa per le industrie emergenti e le imprese innovative;
d) utilizzo di accordi per la ricerca e l'innovazione, anche preordinati agli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività);
e) iniziative di co-funding con altri livelli istituzionali;
f) finanziamento diretto di specifici progetti di ricerca e innovazione, attraverso iniziative di raccolta diffusa di fondi;
g) sostegno per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca attivati su richiesta delle imprese o di enti pubblici, d'intesa con le università, per specifiche esigenze formative relative a studi mirati di fattibilità tecnologica;
h) sostenere la realizzazione di percorsi capaci di innescare collaborazioni mirate e operative tra imprese e sistema della ricerca e favorire la realizzazione di studi mirati di fattibilità tecnologici sulla base di validazioni scientifiche di prodotti e processi;
i) costituzione di reti interregionali dei parchi scientifici e tecnologici;
j) condivisione di protocolli e norme tecniche sugli open data della pubblica amministrazione e di protocolli per l'utilizzo degli open data e big data, anche attraverso accordi rispettivamente con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e con il Garante per la protezione dei dati personali;
k) processi di open science per la libera diffusione di pubblicazioni e dati scientifici;
l) accordi con le università e con i centri di ricerca per la mappatura delle aree di ricerca e dei progetti avviati, al fine di ridurre le asimmetrie informative tra impresa e università, tecnologie e mercati applicativi;
m) piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano da appalti pre-commerciali impostati in modo competitivo e conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
n) sostegno al rientro dei ricercatori impegnati all'estero nei settori strategici individuati dal programma strategico triennale di cui al comma 2, favorendo e agevolando il reinserimento nel tessuto economico lombardo;
o) valorizzazione dei brevetti e della proprietà intellettuale;
p) innovazioni sociali che soddisfino bisogni sociali e creino nuove relazioni e collaborazioni.
4. Il programma strategico di cui al comma 2 definisce un obiettivo minimo di spesa, non inferiore al 3 per cento delle risorse annualmente stanziate per l'acquisto di beni, servizi e lavori dalla Regione e dal sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), da destinare all'acquisto di soluzioni innovative e a prodotti della ricerca, anche attraverso gli appalti pre-commerciali e gli appalti verdi. Il programma strategico contiene altresì l'indicazione delle aree prioritarie per le quali ricorrere agli appalti pre-commerciali.
5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva e aggiorna il programma strategico, di cui al comma 2, rispetto al quale la cabina di regia di cui al comma 1 verifica, nell'arco temporale di riferimento, la coerenza delle proposte d'intervento, anche di carattere normativo, delle strutture competenti per materia.
6. La Giunta regionale:
a) promuove specifiche intese con il Governo, i comuni e gli altri attori istituzionali coinvolti per l'accesso agli incentivi da parte delle imprese;
b) rende disponibili propri dati in forma open, secondo modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale;
c) approva i criteri ambientali minimi per gli acquisti di soluzioni innovative sostenibili;
d) approva progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo al fine di valorizzare gli esiti della ricerca e innovazione e in particolare i trasferimenti tecnologici che hanno ricadute positive sul sistema economico produttivo e occupazionale;
e) istituisce la Giornata della ricerca nella quale assegnare uno o più premi a ricercatori, studenti e imprenditori che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico(1);
f) sostiene iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e impresa volte a realizzare laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo;
g) promuove specifici percorsi formativi finalizzati all'innovazione attraverso interventi che favoriscano lo scambio di conoscenza tra imprese;
h) sostiene lo sviluppo di progetti che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi innovativi nell'ambito di attività di conservazione programmata del patrimonio culturale, storico e architettonico di edifici o manufatti di pregio, che contribuiscono a valorizzare l' identità della Lombardia a livello nazionale e/o internazionale;(2)
h bis) promuove la valorizzazione della ricerca e dell'innovazione anche attraverso l' istituzione di un riconoscimento volto a premiare le eccellemze imprenditoriali lombarde che adottano modelli innovativi.(3)
6 bis. La Giornata della ricerca si tiene l'8 novembre di ogni anno in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi.(4)
6 ter. La Giunta regionale, definisce gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi di cui al comma 6, lettera e), nonché le modalità, i requisiti e i presupposti sottesi all' attribuzione del riconoscimento di cui al comma 6, lettera h bis). Ogni anno la Giunta regionale definisce, altresì, la consistenza del premio o dei premi e l'area strategica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla giornata della ricerca.(4)
7. La Giunta regionale, nell'ambito del programma strategico di cui al comma 2 e fermo restando l'autonomia delle parti contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro di ricerca nel settore privato, anche nell'ambito delle contrattazione di secondo livello, riconosce e promuove il lavoro di ricerca sostenendo la nascita di specifiche carriere anche in esito ai percorsi formativi di cui all'articolo 2, comma 3, lett. g).
Art. 3
(Foro regionale per la ricerca e l'innovazione)
1. E' istituito il Foro regionale per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato 'Foro'.
2. Il Foro svolge funzioni consultive, propositive e informative. In particolare:
a) contribuisce ad alimentare il dibattito pubblico sull'impatto sul tessuto socio-economico degli avanzamenti tecno-scientifici, attraverso il coinvolgimento della società civile, della comunità scientifica e degli attori del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione compresi i cluster, i parchi tecnologici e gli IRCCS, favorendo lo scambio di opinioni anche tra portatori di differenti interessi;
b) elabora pareri e proposte alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, anche sulla base delle informazioni degli enti del sistema regionale di cui alla l.r. 30/2006, per la redazione del programma strategico di cui all'art. 2, comma 2;
c) fornisce alla Giunta regionale indicazioni utili per stabilire criteri, priorità e strategie di intervento;
d) definisce ambiti e metodi di partecipazione pubblica relativamente agli avanzamenti tecnico-scientifici e in generale ai fenomeni di innovazione potenzialmente implicanti un impatto rilevante sulla società e sull'economia;
e) valuta e monitora i mutamenti di sensibilità e opinione della società rispetto a tematiche tecnico-scientifiche e informa sull'esito di tali valutazioni;
f) monitora la compliance sulla sicurezza delle infrastrutture digitali e critiche ed elabora proposte e indirizzi per le politiche di gestione e governance della sicurezza digitale;
g) si confronta con le istituzioni per la ricerca e l'innovazione nazionali e internazionali;
h) contribuisce a diffondere il trasferimento dei risultati della ricerca all'attività economica, proponendo alla Giunta regionale anche interventi mirati a sostegno della ricerca applicata nelle micro e piccole imprese che investono in progetti di sviluppo sostenibile e responsabile, anche delle micro e piccole imprese, e al miglioramento della qualità dei servizi alle persone.
3. Il Foro è un organismo indipendente composto da dieci membri nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato competente, tra esperti altamente qualificati nell'ambito delle discipline scientifiche, sociali e umanistiche, attraverso un procedimento selettivo di evidenza pubblica a carattere internazionale.
4. Il Foro elabora i pareri ed esprime le valutazioni di competenza, in sinergia e con il coinvolgimento del Comitato Etico di riferimento laddove esistente, operando nel rispetto dei principi di indipendenza, terzietà, imparzialità, riservatezza e trasparenza. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del supporto amministrativo della direzione generale competente per materia.
5. Il Foro resta in carica tre anni. A ciascun componente del Foro spetta un compenso annuo determinato dalla Giunta regionale. Con proprio provvedimento la Giunta disciplina inoltre il funzionamento del Foro e dispone in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate all'esercizio di tali funzioni.
6. Il Foro presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e cura la diffusione dei risultati delle valutazioni compiute anche attraverso open data.
Art. 4
(Inquadramento degli interventi configurabili come aiuti di Stato)
1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge operano nel rispetto delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità applicative, anche con riferimento al regime di aiuto prescelto.
Art. 5
(Soppressione del Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione)
1. E' soppressa la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(5).
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per gli investimenti nelle infrastrutture digitali e per altri investimenti di rilevante interesse regionale, compresi gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), si provvede rispettivamente:
a) per le infrastrutture digitali con le risorse del POR FESR 2014-2020 Asse 2 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione ed alla comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime", per una spesa complessiva per investimenti di euro 20.000.000,00 nel settennio di programmazione 2014-2020, a valere sulla missione 14, programma 4 - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale;
b) per gli investimenti finalizzati alla valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca quantificati in euro 1.778.454,00 per il 2016 con le risorse allocate alla missione 14, programmi 1 e 3 - Titolo 2 'spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.
2. Alle spese per la promozione degli accordi per la ricerca e l'innovazione, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), si provvede con le risorse del POR FESR 2014-2020 ASSE I 'Ricerca e Innovazione' per una spesa complessiva per investimenti di euro 40.000.000,00 nel settennio di programmazione 2014-2020 allocate alla missione 14, programma 3 - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale.
3. Alle spese per gli interventi previsti a favore della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), all'articolo 2, comma 6, lettera d), e alle spese per i premi di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e), è istituito e conferito in gestione a Finlombarda s.p.a., previa effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il fondo 'Lombardia è ricerca e innovazione' secondo le seguenti linee di intervento:
a) Linea 1 - Progetti di ricerca e innovazione anche a carattere sperimentale, dotazione iniziale euro 5.740.000,00 alimentata dalle risorse allocate, alla missione 14 programma 03 - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2016-2018;
b) Linea 2 - Percorsi di formazione e ricerca e premialità per ricercatori e imprese innovative, dotazione iniziale euro 3.410.000,00 alimentata dalle risorse allocate alla missione 14, programma 03 - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2016-2018.
4. Alle spese per i piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano dagli appalti pre-commerciali previsti all'articolo 2, comma 3, lettera m), concorrono le risorse del POR FESR 2014-2020 Asse 1 'Ricerca e Sviluppo' allocate alla missione 14, programma 3 - Titolo II 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione del bilancio 2016-2018 per l'importo di euro 3.000.000,00 nel settennio.
5. Alla giornata della ricerca istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera e), sono destinati rispettivamente euro 70.000,00 per ciascun anno del biennio 2017-2018, stanziati alla missione 14, programma 1 - Titolo I 'Spese correnti' stanziati alla missione 14, programma 01 - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio di previsione 2016-2018.
6. Alle spese per il 'Foro regionale per la ricerca e l'innovazione' istituito ai sensi dell'articolo 3, quantificate in euro 400.000,00 annue si fa fronte nel 2017 e nel 2018 mediante l'incremento di euro 400.000,00 delle risorse della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", programma 03 "Ricerca e innovazione - Titolo 1 'Spese correnti' e la corrispondente riduzione delle risorse di cui alla missione 20, programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018.
7. A decorrere dall'esercizio successivo al 2018 la spesa di cui al comma 6è rideterminabile con legge annuale di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
8. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate con la legge di bilancio alla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), nonché nei relativi programmi dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e successivi.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e sostenere lo sviluppo del sistema di ricerca e innovazione lombardo. A questo scopo la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) lo stato di attuazione delle attività previste all'articolo 2, comma 6 e del programma strategico di cui all'articolo 2, comma 2, specificando interventi realizzati, strumenti e modalità applicative, risorse stanziate e utilizzate, soggetti coinvolti, beneficiari raggiunti e loro caratteristiche;
b) il grado di raggiungimento dei risultati attesi definiti in sede di programmazione e gli esiti di eventuali progetti sperimentali approvati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera d);
c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) gli esiti delle valutazioni condotte dal Foro regionale per la ricerca e l'innovazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e);
e) l'utilizzo del fondo 'Lombardia è ricerca ed innovazione' di cui al precedente articolo 6, comma 3.
2. Con cadenza biennale, la relazione di cui al comma 1 comprende una sezione che descrive e documenta i risultati conseguiti in termini di potenziamento e sviluppo del sistema di ricerca e innovazione, anche con riguardo ai seguenti ambiti:
a) diffusione e utilizzo degli open data e dei big data;
b) ricadute sulla competitività del sistema economico-produttivo;
c) miglioramento dei servizi erogati a cittadini e imprese;
d) specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'Assessore competente.
3. La Giunta regionale e il Foro regionale per la ricerca e l'innovazione rendono accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
2. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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