Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 52
(Canoni di concessione dei beni demaniali)
1. I proventi delle concessioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e b), sono destinati nella misura del 40 per cento ai comuni non associati e del 70 per cento alle autorità di bacino lacuale per l'esercizio delle funzioni conferite. La percentuale rimanente è versata alla Regione ed è destinata al finanziamento degli interventi di incremento e miglioramento individuati nel programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne.(67)(68)
2. Al fine di monitorare l'attuazione delle funzioni conferite, le autorità di bacino lacuale trasmettono alla Regione, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione annuale sulla gestione del demanio e sull'utilizzo della quota di canoni trattenuta da tali enti e dai comuni non associati afferenti al bacino lacuale di riferimento. A tal fine, i comuni non associati trasmettono all'autorità di bacino lacuale, entro il 15 aprile di ogni anno, una relazione annuale sulla gestione del demanio e sull'utilizzo della quota di canoni trattenuta, unitamente alla rendicontazione degli introiti percepiti e delle spese sostenute.
3. La Regione disciplina, con regolamento, le modalità di calcolo, la determinazione e l'applicazione del canone per la concessione dei beni del demanio lacuale.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 si possono stabilire particolari modalità di determinazione dei canoni demaniali, relative alle concessioni da rilasciarsi agli enti che presentino progetti di valorizzazione del demanio volti a migliorarne l'uso pubblico o di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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