LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999 , N. 23

Politiche regionali per la famiglia

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23

Art. 3.
Agevolazioni finanziarie e accesso alla prima casa.
1. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l’erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse, e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all’accesso alla prima casa di cui al comma 9.(2)
2. Sono concessi prestiti sull’onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore al Lire 80.000.000. L’onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di Lire 70.000.000 di prestito contratto.
3. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell’Istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell’obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di cui al comma 2.
4. Per l’attuazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, è costituito un apposito fondo. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Lombardia.(3)
5. Per l’attuazione del disposto di cui al comma 3è costituito presso Finlombarda s.p.a. un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire l’adempimento della obbligazione di restituzione del capitale mutuato. Le modalità di indirizzo e di gestione del fondo sono regolamentate da un’apposita convenzione da stipularsi tra la Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. per l’attività di gestione. Con l’utilizzo di tale fondo la Regione garantisce il 50% dell’importo mutuato, fermo restando l’importo massimo di Lire 70.000.000.
6. Le convenzioni stipulate ai sensi dei commi 4 e 5 determinano l’entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso di interesse per le operazioni di prestito di cui ai commi 1 e 2; a tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di cui al comma 4.(4)
Nelle convenzioni sono definiti:
a) le modalità di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l’accesso ai finanziamenti;
b) le procedure per l’esame delle domande;
c) i tempi per l’istruttoria e per la concessione di finanziamenti;
d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;
e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi.
7. Nell’ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, possono essere stipulati specifici accordi integrativi, finalizzati ad agevolare l’accesso al credito, di cui al comma 9, da parte delle giovani coppie, di cui al comma 13, e delle gestanti sole, con particolare riferimento all’individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti. La Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti in Lombardia per agevolare il credito finalizzato all’acquisto della prima casa.
8. Le eventuali agevolazioni, a favore delle giovani coppie e delle gestanti sole, che, in base agli accordi di cui al comma 7, risultino a carico degli istituti di credito convenzionati, possono essere integrate dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore alla misura massima del 2%.
9. La Regione favorisce l’accesso alla prima casa dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, mediante l’erogazione di contributi. La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l’entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l’importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000. I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli. L’importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di handicap grave ed invalidità assimilabile all’handicap grave.(5)
10. I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.(6)
11. Per fruire dei benefici di cui al comma 9, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:
a) non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni”;(7)
b) non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
c) avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del d.lgs.109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 40.000.(8)
12. L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:
a) non essere di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
b) avere un valore, come risultante dall’atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT.;(9)(10)
c) avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;(11)
d) essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 280.000 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT.(12)
13. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per “giovane coppia” si intende:(13)
a) chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
b) componenti la “giovane coppia” non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell’agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.
14. La Giunta regionale, con i provvedimenti attuativi dell’agevolazione, stabilisce le tipologie di alloggi per i quali erogare i contributi, che possono comprendere una o più delle seguenti categorie, anche tra loro integrate:(14)
a) alloggi acquisiti da terzi a titolo oneroso;
b) alloggi acquisiti, anche a titolo non oneroso, e recuperati;
c) alloggi autocostruiti;
d) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante mutuo ipotecario;
e) alloggi acquisiti e/o recuperati mediante varie tipologie di prestito, di durata non inferiore a cinque anni.
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19 e sostituito dall'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 6, comma 6, lett. b) e c) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata sostituita dall'art. 6, comma 5, lett. e) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 38. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata aggiunta dall'art. 6, comma 5, lett. g) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 5, lett. h) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 5, lett. i) della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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