Legge Regionale 11 dicembre 2017 , n. 30

Istituzione del comune di Centro Valle Intelvi mediante la fusione dei comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele d'Intelvi, in provincia di Como

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-11;30

Art. 1
(Finalità)
1. I comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele Intelvi, in provincia di Como, sono fusi in unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, il nuovo comune è denominato Centro Valle Intelvi.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti ai comuni di Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi e San Fedele Intelvi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
(Rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali)
1. I rapporti conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla Comunità montana Lario Intelvese, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).
Art. 3
(Rimborso spese)
1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità montana Lario Intelvese in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2, si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la consultazione popolare di cui all'articolo 53 dello Statuto, quantificabili in euro 2.500,00 nell'anno 2017 e in euro 19.000,00 nell'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
2. Alle spese di cui all'articolo 3, previste nell'anno 2018 in euro 1.000,00, si provvede mediante impiego delle somme appositamente stanziate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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