Regolamento Regionale 29 settembre 2017 , n. 5

Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014 n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna'

(BURL n. 40, suppl. del 03 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-09-29;5

Capo I
Oggetto
Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione della l.r. 26/2014 con riferimento alle professioni della montagna, alle scuole di sci, di alpinismo e di sci alpinismo, alle aree sciabili attrezzate, alle piste e a specifiche regole di comportamento.(1)
Capo II
Maestri di sci
Art. 2
(Albo professionale dei maestri di sci)
1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori diposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina), è maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
3. L'albo di cui al comma 1è ripartito in tre sezioni corrispondenti alle seguenti discipline:
a) sci alpino;
b) sci di fondo;
c) snowboard.
4. I maestri di sci possono esercitare la professione limitatamente alle discipline per le quali sono iscritti all'albo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, possono essere iscritti all'albo, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 81/1991, coloro che sono in possesso della relativa abilitazione e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
b) maggiore età;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
6. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici e didattici di formazione di cui all'articolo 3 e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
7. L'iscrizione nell'albo ha efficacia per tre anni ed è rinnovata a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento.
8. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate al collegio regionale dei maestri di sci, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita, e si intendono accolte qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
9. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento che i maestri di sci devono portare con sé nell'esercizio della professione e lo scudetto identificativo regionale, da tenere in evidenza nell'esercizio della professione.
10. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della l.r. 26/2014, per i maestri di sci stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando il possesso dell'abilitazione, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.
11. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 26/2014, i maestri di sci iscritti agli albi di altre Regioni, nonché i maestri di sci che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 10, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono comunicare preventivamente al relativo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.
12. La comunicazione di cui al comma 11 viene resa mediante dichiarazione scritta da trasmettere con qualsiasi mezzo idoneo.
13. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 26/2014, i maestri di sci in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.
Art. 3
(Corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. La direzione regionale competente organizza, almeno ogni due anni, corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di maestro di sci e i relativi esami, distinti per ciascuna disciplina. La direzione stabilisce modalità di svolgimento e programmi in collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i corsi tecnico-pratici e didattici, in collaborazione con gli istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI) preferibilmente operanti in Lombardia; in particolare, definisce le sedi di svolgimento, le date di prove attitudinali, corsi ed esami, l'eventuale numero minimo di candidati necessario per attivare i corsi, le quote di iscrizione alle prove attitudinali e le quote di iscrizione per ciascun corso.
2. I corsi hanno una durata minima di novanta giorni corrispondenti ad almeno cinquecentoquaranta ore di insegnamento suddivise in fasi di preparazione tecnico-pratica, didattica, teorico-culturale e in fasi di tirocinio di venti ore e prevedono i seguenti insegnamenti: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale; nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; normativa di riferimento; lingua inglese - livello A2. Qualora si tratti di corsi riservati ai maestri di sci già iscritti all'albo, finalizzati all'ottenimento di un'ulteriore abilitazione per altra disciplina, non è richiesta la ripetizione delle fasi di preparazione teorico-culturali.
3. La direzione competente individua l'ente o gli enti pubblici o privati concessionari dei servizi per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 mediante l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica.
4. L'accesso ai corsi è subordinato al superamento, da parte di candidati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE, di prove attitudinali preordinate a verificare il possesso dei requisiti tecnici di base della disciplina di riferimento. I termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, i criteri di valutazione, le date e le sedi delle prove attitudinali sono resi noti almeno due mesi prima del giorno fissato per il loro svolgimento mediante decreto del dirigente regionale competente da pubblicare sul bollettino ufficiale della Regione (BURL) e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.(2)
5. Sono esonerati dalla prova attitudinale per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che, nei tre anni precedenti, hanno fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali della FISI per la corrispondente disciplina.
6. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dalla fase tecnico-pratica per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che, nei cinque anni precedenti, hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti in gare di coppa del mondo organizzate dalla FIS per la corrispondente disciplina, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.
7. Sono esonerati dalla prova attitudinale e dal corso di formazione per la disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci di fondo e per la disciplina dello snowboard gli atleti che hanno ottenuto piazzamenti nei primi tre posti alle olimpiadi CIO o ai campionati mondiali FIS, con esclusione dei campionati mondiali juniores e master under 23, nonché i vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o di singola specialità per la corrispondente disciplina, comprese le specialità di biathlon e combinata nordica per la disciplina dello sci di fondo.
8. L'iscrizione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci deve essere presentata, entro tre anni dal superamento della prova attitudinale, al concessionario del servizio e alla direzione regionale competente nei termini e secondo le modalità indicate negli avvisi di attivazione di ciascun corso di formazione diffusi dal concessionario.
Art. 4
(Esami di abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. Gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci sono indetti con decreto del dirigente regionale competente che rende noti termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione, programmi, criteri di valutazione, date e sedi delle prove d'esame, almeno due mesi prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e sul sito internet istituzionale della direzione. Della pubblicazione è data informazione al collegio regionale dei maestri di sci che, a sua volta, informa tutte le scuole di sci.(3)
2. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato i corsi di cui formazione di cui all'articolo 3 per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste.
3. Le prove di esame consistono in:
a) una prova tecnico-pratica;
b) una prova didattica;
c) una prova teorico-culturale.
4. L'esame di abilitazione è superato mediante il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l'iscrizione all'albo professionale nei tre anni successivi; la frequenza del corso di aggiornamento consente l'iscrizione all'albo anche oltre termine, purché effettuato nel triennio precedente alla domanda.
5. Sono esonerati dalla prova teorico-culturale i maestri di sci già iscritti all'albo che, dopo aver frequentato il corso di formazione ad essi riservato, sostengono gli esami al fine di conseguire un'ulteriore abilitazione.
6. Il candidato giudicato non idoneo può essere ammesso a nuovo esame, consistente nella ripetizione di tutte le prove di cui al comma 3, in occasione di una delle due sessioni ordinarie d'esame per la disciplina corrispondente immediatamente successive, senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.
Art. 5
(Commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione di maestro di sci)
1. Le commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione di maestro di sci e per le prove attitudinali sono costituite con decreto del dirigente regionale competente e sono presiedute dal medesimo dirigente o da un suo delegato. Con il decreto di costituzione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento delle medesime commissioni.
2. Le commissioni d'esame, una per ciascuna delle tre discipline di sci alpino, sci di fondo e snowboard, sono composte, oltre che dal presidente, da:
a) sei maestri di sci per la corrispondente disciplina iscritti all'albo regionale dei maestri di sci da almeno cinque anni designati dal collegio regionale, di cui almeno tre in possesso della qualifica di istruttore nazionale, designati d'intesa con la FISI, che costituiscono la sottocommissione tecnica;
b) un professionista o un operatore competente in medicina e primo soccorso, designato dalla direzione regionale competente;
c) un professionista iscritto all'albo regionale delle guide alpine, esperto dei pericoli tipici, del soccorso e dell'orientamento in montagna, di nivologia, valangologia e meteorologia alpina, designato dal collegio regionale delle guide alpine;
d) un professionista esperto in materie ambientali e turistiche, designato dal collegio regionale delle guide alpine;
e) un esperto di legislazione statale e regionale inerente agli sport invernali, designato dalla direzione regionale competente;
f) un esperto di lingua inglese, preferibilmente abilitato all'insegnamento nelle scuole secondarie, designato dalla direzione regionale competente.
3. Le commissioni per le prove attitudinali di cui all'articolo 3, comma 4, una per ogni disciplina, sono composte, oltre che dal presidente, da sei maestri di sci per la corrispondente disciplina iscritti all'albo regionale dei maestri di sci da almeno cinque anni, designati dal collegio, di cui almeno tre in possesso della qualifica di istruttore nazionale, designati d'intesa con la FISI.
4. Nell'ambito delle commissioni d'esame e delle commissioni per le prove attitudinali, il numero dei maestri di sci può essere ridotto a quattro, di cui almeno uno in possesso della qualifica di istruttore nazionale, designato d'intesa con la FISI, se il numero degli iscritti alla prova non supera le cinquanta unità.
5. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
6. Non possono far parte delle commissioni e delle sottocommissioni i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo, fatta eccezione per coloro che hanno svolto l'attività di coordinamento dei corsi di formazione. I componenti attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
7. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione, il dirigente competente può procedere allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
8. Il presidente della commissione dispone l'inizio dello svolgimento delle prove d'esame dopo aver acquisito, da parte del legale rappresentante della scuola di sci che organizza le prove o suo delegato, comunque in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, una dichiarazione di idoneità della pista e del campo di prova, compresi i percorsi di trasferimento. Lo stesso legale rappresentante o suo delegato vigila affinché le condizioni di idoneità e sicurezza permangano durante lo svolgimento delle prove e ne dispone la sospensione o il rinvio in caso di insussistenza delle condizioni stesse.
Art. 6
(Corsi di aggiornamento per i maestri di sci)
1. La direzione regionale competente organizza ogni anno, in collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci, con gli istruttori della FISI e con l'associazione di categoria più rappresentativa, corsi di aggiornamento tecnico-pratico, didattico e teorico-culturale per i maestri di sci, avvalendosi per la parte tecnico-pratica e didattica degli istruttori nazionali iscritti agli albi. La direzione definisce, in particolare, programmi, sedi di svolgimento, date, eventuale numero massimo di candidati e quote di iscrizione per ciascun corso.
2. I maestri di sci, fatta eccezione per i maestri istruttori nazionali in regola con gli aggiornamenti annuali, frequentano con cadenza triennale un corso di aggiornamento professionale per il totale delle ore previste, a pena di cancellazione dall'albo.
3. I maestri di sci che non possono frequentare il corso di aggiornamento per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell'impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo senza incorrere nella cancellazione dall'albo, purché la domanda di iscrizione al corso sia presentata prima che scada l’iscrizione all’albo.(4)
Art. 7
(Corsi di specializzazione per i maestri di sci)
1. La direzione regionale competente cura, d'intesa con gli istruttori nazionali della FISI e in collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci e con l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa, l'organizzazione di corsi di specializzazione per:
a) il conseguimento della qualifica di direttore di scuola di sci;
b) l'insegnamento dello sci a persone disabili;
c) l'insegnamento del freeride - fuori pista;
d) l'insegnamento del telemark;
e) altre eventuali tipologie di specializzazione correlate alle esigenze turistiche e del mercato e all'evoluzione tecnica delle discipline sciistiche.
2. La direzione stabilisce l'eventuale numero minimo di candidati necessario per attivare i corsi; definisce i programmi, le sedi di svolgimento, le date e le quote di iscrizione per ciascun corso.
3. Sono ammessi agli esami coloro i quali hanno frequentato i corsi per almeno l'ottantacinque per cento delle ore complessive previste.
4. Gli esami per il conseguimento della specializzazione sono tenuti da apposite commissioni di volta in volta costituite con decreto del dirigente regionale competente. Le commissioni sono composte dal dirigente regionale competente o da un suo delegato che le presiede, dal presidente del collegio regionale dei maestri di sci o da un suo delegato e due membri esperti nella materia di specializzazione; per ognuno dei componenti è nominato un supplente.
Capo III
Guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine
Art. 8
(Guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), la guida alpina svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia sia su ghiaccio o in escursioni in montagna;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6/1989, la professione di guida alpina si articola in due gradi:
a) aspirante guida alpina;(5)
b) guida alpina-maestro di alpinismo.
2 bis. Ferma restando l’articolazione di cui al comma 2, ai sensi dell’articolo 11, comma 2 bis, della l.r. n. 26/2014, l’aspirante guida si distingue in aspirante guida di primo livello e aspirante guida di secondo livello.(6)
3. Nell’ambito del loro grado e livello professionale e compatibilmente con le attività consentite, le guide alpine possono:(7)
a) organizzare in collaborazione con istituti scolastici, associazioni e realtà culturali ed educative corsi di introduzione all'alpinismo e di comportamento in montagna;
b) prestare consulenza circa l'agibilità di ghiacciai e terreni innevati compresi quelli percorsi da piste sciabili;
c) mantenere e segnalare itinerari alpinistici, compresi i tratti attrezzati, vie ferrate e vie di arrampicata e attrezzare aree naturali per la pratica dell'arrampicata.(8)
4. Le guide alpine collaborano, inoltre, alle operazioni di protezione civile.
5. Il collegio regionale delle guide alpine predispone l’elenco delle ascensioni di maggiore impegno e senza limiti di quota, suddivise per le discipline di alpinismo e sci-alpinismo, che le aspiranti guide alpine non possono svolgere se non fanno parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo. L’elenco è approvato con decreto del dirigente regionale competente e pubblicato sul BURL.(9)
6. L'esercizio della professione di guida alpina è subordinato all'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale delle guide alpine.
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12, possono essere iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o delle aspiranti guide alpine coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dall’articolo 5 della legge 6/1989. (10)
8. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici di formazione di cui all'articolo 9 e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 6/1989, l'aspirante guida alpina deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina. In mancanza, decade di diritto dall'iscrizione nel relativo albo professionale.(11)
10. Le domande di iscrizione all'albo sono presentate al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita, e si intendono accolte qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
11. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il numero di matricola, da tenere in evidenza nell'esercizio della professione.
12. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, della l.r. 26/2014, per le guide alpine straniere non iscritte ad albi italiani, fermo restando il possesso dell'abilitazione, l'iscrizione all'albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) anche attraverso la procedura di rilascio della tessera professionale europea, dell'abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) se si tratta di stranieri provenienti da paesi diversi da quelli di cui alla lettera a) in possesso di titolo professionale rilasciato da tali paesi.
13. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 26/2014, le guide alpine iscritte agli albi di altre Regioni, nonché le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 12, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale il periodo e le località in cui intendono esercitare.
14. Secondo quanto disposto dall'articolo 10, comma 5, della l.r. 26/2014, le guide alpine in possesso dell'abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di paesi terzi che abbiano concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale devono ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 10 del d.lgs. 206/2007.
Art. 9
(Corsi di formazione e di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di aspirante guida alpina e di guida alpina-maestro di alpinismo )(12)
1. La direzione regionale competente cura, almeno ogni due anni, l'organizzazione di corsi di formazione e preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo di cui agli articoli 12 e 13 e dei relativi esami, anche mediante stipula di convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione stabilisce durata, modalità di svolgimento e programmi, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine; in particolare, fissa le quote di iscrizione per gli esami e le quote di iscrizione per i corsi.(13)
2. Le funzioni di istruttore tecnico sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.
3. La frequenza dei rispettivi corsi di formazione e di preparazione all'esame di abilitazione per aspirante guida alpina e per guida alpina-maestro di alpinismo, con valutazioni positive nelle verifiche intermedie, consente di accedere all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina per ciascuno dei gradi e livelli della professione stessa.(14)
Art. 10
(Prove attitudinali per l'accesso al corso di aspirante guida alpina di primo e secondo livello)(15)
1. La direzione regionale competente organizza, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, le prove attitudinali per l'ammissione al corso per aspirante guida alpina preordinate alla verifica del possesso dei requisiti tecnico – atletico – sportivi di base della disciplina di riferimento. Alle prove accedono candidati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE. Il dirigente competente rende noti, mediante decreto pubblicato sul BURL, i termini e le modalità di presentazione delle domande corredate da curriculum alpinistico, il programma, la data e la sede delle prove, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Della pubblicazione del decreto è data informazione al collegio regionale delle guide alpine.(16)
2. Le prove attitudinali per aspirante guida di primo livello si articolano in prove pratiche e in una prova teorica. (17)
3. Le prove pratiche per aspirante guida di primo livello consistono in: (17)
a) almeno due prove di progressione su roccia, di tipo classico, con integrazione delle protezioni, di livello minimo “grado VI”;
b) almeno due prove di progressione su roccia, di tipo sportivo, di livello minimo ‘grado 6c’;
c) almeno una prova su terreno alpinistico di tipo classico, con uso di ramponi e una sola piccozza;
d) almeno una prova di progressione su terreno alpinistico di tipo classico non innevato;
e) una prova in salita su un percorso a tempo di circa ottocento metri di dislivello alla velocità minima di seicento metri all’ora.
4. La prova teorica per aspirante guida di primo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul curriculum personale e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare l’effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.(18)
4 bis. Le prove attitudinali per aspirante guida di secondo livello si articolano in prove pratiche e in una prova teorica.(19)
4 ter. Le prove pratiche per aspirante guida di secondo livello consistono, in aggiunta alle prove di cui al comma 3 e comunque fatti salvi eventuali esiti pregressi delle prove stesse, in:(19)
a) almeno una prova di progressione su ghiaccio ripido, di tipo moderno, di livello minimo grado 5;
b) almeno una prova di tecnica di sci di discesa in pista, di livello minimo ‘L5’ (scala testo tecnico maestri di sci), con esecuzione di curve a sci paralleli e capacità di gestire i tre archi di curva: corto - medio - ampio;
c) almeno una prova di tecnica di sci di discesa fuori pista, con esecuzione di curve a sci paralleli con capacità di gestire i tre archi di curva: corto - medio - ampio;
d) almeno una prova libera in cui il candidato interpreta il pendio con le tecniche più appropriate in relazione alla pendenza e alla qualità della neve;
e) una prova di tecnica di salita con sci e pelli di foca su percorso prestabilito;
f) una prova in salita su un percorso a tempo di circa ottocento metri di dislivello alla velocità minima di seicento metri all’ora.
4 quater. La prova teorica per aspirante guida di secondo livello consiste in un colloquio conoscitivo di discussione sul curriculum personale e nell’esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare l’effettivo possesso dei titoli e delle competenze attestate ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.(19)
Art. 11
(Commissione di esame per la prova attitudinale di aspirante guida alpina)
1. La commissione per la prova attitudinale di aspirante guida alpina di primo e secondo livello è costituita con decreto del dirigente regionale competente. Con il decreto di costituzione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.(20)
2. La commissione è composta, oltre che dal dirigente regionale competente che la presiede, da:
a) tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(21)
b) due esperti, designati dal collegio regionale, nelle seguenti materie: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto, arrampicata in falesia, sci-alpinismo, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell'alpinismo, dell'arrampicata, dello sci-alpinismo, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell'alpinismo, normativa di riferimento.(22)
c) (23)
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.(24)
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione, il dirigente competente può procedere allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
6. Gli istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo facenti parte della commissione di cui al comma 1, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante la stessa, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolte. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 12
(Corso di formazione per aspiranti guide alpine di primo e secondo livello)(25)
1. Il corso di preparazione all’esame di abilitazione per aspirante guida alpina di primo livello ha una durata minima di ottocento ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto classico, arrampicata in falesia, sci-alpinismo, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso (livello base), prevenzione e soccorso in valanga (livello base), progressione didattica dell’alpinismo e dell’arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell’alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2. Al corso possono partecipare gli interessati maggiorenni che abbiano assolto l’obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione europea e che abbiano superato la prova attitudinale.(26)
1 bis. Il corso di preparazione all’esame di abilitazione per aspirante guida alpina di secondo livello, per chi ha già conseguito l’abilitazione di primo livello, ha una durata minima di quattrocentocinquanta ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e misto moderno, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su cascate di ghiaccio e ghiacciaio, progressione didattica dell’alpinismo su cascate di ghiaccio e dello sci-alpinismo, interventi di primo soccorso (livello avanzato), prevenzione e soccorso in valanga (livello avanzato). Al corso possono partecipare gli interessati che abbiano superato la prova attitudinale.(27)
1 ter. Il corso di preparazione all’esame di abilitazione per aspirante guida alpina di secondo livello, per chi vi accede direttamente senza aver conseguito l’abilitazione di primo livello, ha una durata minima di milleduecentocinquanta ore e prevede i seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto classico, arrampicata in falesia, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e ghiaccio, elisoccorso, progressione didattica dell’alpinismo e dell’arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, interventi di primo soccorso (livello base), prevenzione e soccorso in valanga (livello base), organizzazione di corsi, storia dell’alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2, alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e misto moderno, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su cascate di ghiaccio e ghiacciaio, progressione didattica dell’alpinismo su cascate di ghiaccio e dello sci-alpinismo, interventi di primo soccorso (livello avanzato), prevenzione e soccorso in valanga (livello avanzato). Al corso possono partecipare gli interessati che abbiano superato la prova attitudinale.(27)
2. L'iscrizione deve essere presentata al collegio regionale e alla direzione regionale competente nei termini e secondo le modalità indicate negli avvisi di attivazione di ciascun corso di formazione da parte del collegio.
Art. 13
(Corsi di formazione per guide alpine-maestri di alpinismo)
1. La direzione regionale competente organizza, almeno ogni due anni, corsi di formazione e preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo anche mediante stipula di convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine. La direzione stabilisce durata, modalità di svolgimento e programmi con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine. I corsi sono rivolti agli interessati in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina di secondo livello o di aspirante guida alpina secondo l’articolo 3 della legge n. 6/1989 che, nei due anni precedenti, abbiano effettivamente esercitato la professione, anche in modo saltuario, documentata da curriculum professionale.(28)
2. All’esito del corso, di durata minima di duecento ore, l’allievo che abbia compiuto ventuno anni di età e abbia assolto l’obbligo scolastico o che sia in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell’Unione europea deve dimostrare di avere acquisito capacità tecnico-didattiche nei seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia; alpinismo su ghiaccio e misto classico e moderno; alpinismo su ghiacciaio; arrampicata in falesia; sci-alpinismo; sci fuoripista ed eliski; escursionismo; soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia, ghiaccio e ghiacciaio; soccorso organizzato su roccia, ghiaccio e ghiacciaio; elisoccorso; interventi di primo soccorso; prevenzione e soccorso in valanga; progressione didattica dell’alpinismo, dell’arrampicata, dello sci-alpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia; glaciologia e orogenesi; flora e fauna; equipaggiamento e materiali alpinistici; organizzazione di corsi e spedizioni; storia dell’alpinismo; normativa di riferimento; lingua inglese - livello A2.(29)
3. La domanda d'iscrizione deve essere presentata al collegio regionale e alla direzione regionale competente nei termini e secondo le modalità indicate negli avvisi di attivazione di ciascun corso di formazione.
Art. 14
(Commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo)(30)
1. Gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di aspirante guida alpina di primo e secondo livello e di guida alpina-maestro di alpinismo sono indetti con decreto del dirigente regionale competente, che rende noti i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione, il programma, la data e la sede delle prove, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per il loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e ne è data informazione al collegio regionale delle guide alpine.(31)
2. Sono ammessi agli esami coloro che hanno frequentato il corso di formazione per almeno l'ottantacinque per cento delle ore previste e con esito finale positivo.(32)
3. Gli esami si svolgono dinanzi alla commissione costituita con decreto del dirigente regionale competente che stabilisce anche l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.
4. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
5. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce. I componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.(33)
6. La commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è così composta:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(34)
b) due esperti nelle materie di cui agli articoli 12, commi 1 e 1 bis, e 13, comma 2, designati dal collegio regionale;(35)
c) un professionista o un operatore competente in medicina e primo soccorso, designato dalla direzione regionale competente;
d) (36)
e) un esperto in lingua inglese, designato dalla direzione regionale competente.
7. Per la prova tecnico-pratica, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 6, lettera a).(37)
8. L’esame per aspirante guida alpina di primo livello consiste in prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su ghiaccio o misto, di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle seguenti materie: alpinismo su roccia, alpinismo su ghiaccio e misto, arrampicata in falesia, escursionismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia o ghiaccio, soccorso organizzato su roccia o ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell’alpinismo e dell’arrampicata, meteorologia e nivologia, topografia e orientamento, fisiologia, geografia alpina, geologia, glaciologia e orogenesi, flora e fauna, equipaggiamento e materiali alpinistici, organizzazione di corsi, storia dell’alpinismo, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2.(38)
8 bis. L’esame per aspirante guida alpina di secondo livello consiste, oltre a quanto previsto dal comma 8, in prove tecnico-pratiche di alpinismo su ghiacciaio e su ghiaccio ripido o misto, di sci-alpinismo e di soccorso alpino, nonché in una prova orale sulle seguenti materie: alpinismo su ghiaccio ripido e misto, sci-alpinismo, soccorso alpino negli aspetti di autosoccorso su ghiacciaio, soccorso organizzato su ghiacciaio , interventi di primo soccorso, prevenzione e soccorso in valanga, progressione didattica dell’alpinismo su ghiacciaio, ghiaccio ripido e dello sci-alpinismo, organizzazione di corsi, normativa di riferimento, lingua inglese - livello A2.(39)
9. L'esame per guida alpina-maestro di alpinismo consiste in una prova orale relativa agli insegnamenti elencati nel comma 2 dell'articolo 13.(40)
10. L’esame è superato con il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l’iscrizione all’albo professionale nei tre anni successivi, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 3.(41)
11. I candidati che non superano l'esame possono ripetere le prove in occasione di una delle due sessioni di esame immediatamente successive senza l'obbligo di frequentare un nuovo corso di formazione.
Art. 15
(Aggiornamento professionale per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le aspiranti guide alpine)(42)
1. La direzione regionale competente organizza ogni anno, anche mediante apposita convenzione con il collegio regionale, l’aggiornamento professionale tecnico-pratico, didattico e teorico culturale per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le aspiranti guide alpine fissando le modalità di svolgimento e le quote di iscrizione secondo il regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale - formazione professionale continua del collegio nazionale delle guide alpine italiane. (43)
2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine, fatta eccezione per coloro che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 11 comma 3, secondo periodo, della l.r. n. 26/2014, comprovano al collegio il regolare assolvimento della formazione professionale nel triennio, a pena di cancellazione dall’albo.(44)
3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide alpine che non abbiano potuto assolvere agli obblighi di aggiornamento professionale nel triennio per malattia o per altre comprovate cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazione dell’impedimento e previa comunicazione al collegio, assolvere a tale obbligo senza incorrere nella cancellazione dall’albo.(45)
Capo IV
Accompagnatori di media montagna
Art. 16
(Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna)
1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 6/1989, l'accompagnatore di media montagna svolge le attività di accompagnamento previste per le guide alpine, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, sono definite le zone in cui si svolgono le attività di accompagnamento.
2. L'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale delle guide alpine.
3. Possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui al comma 2 coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
b) maggiore età;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;
e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della Regione;
e bis) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato da un’unità operativa ospedaliera di medicina del lavoro presso l’ASST.(46)
4. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza dei corsi teorico-pratici di cui all'articolo 19 e mediante il superamento dei relativi esami ed è rilasciata dal dirigente regionale competente.
5. Le domande di iscrizione all'elenco speciale sono presentate al collegio regionale delle guide alpine, corredate della documentazione relativa all'abilitazione conseguita, e si intendono accolte qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
6. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di riconoscimento e il distintivo, con il relativo numero di matricola, da tenere in evidenza nell'esercizio della professione.
Art. 17
(Prove attitudinali per accompagnatori di media montagna)
1. La direzione regionale competente, con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine, organizza le prove attitudinali per l'ammissione al corso per accompagnatori di media montagna, al fine di verificare il possesso dei requisiti atletico-sportivi di base degli interessati maggiorenni che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano in possesso di un titolo di studio equivalente ottenuto in altro Stato dell'UE. Mediante decreto dirigenziale, da pubblicare sul BURL e da comunicare al collegio regionale che informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo, sono resi noti, almeno due mesi prima del giorno fissato per lo svolgimento delle prove, il programma, la data, la sede, i termini e le modalità di presentazione della domanda di ammissione.(47)
2. Le prove attitudinali consistono in:
a) una prova tecnico-pratica su un percorso escursionistico con dislivello minimo in salita di millecinquecento metri;
b) una prova di resistenza consistente nel percorrere in un'ora un dislivello di settecento metri;
c) una prova di resistenza su un percorso escursionistico con dislivello di settecento metri da percorrere in un'ora;
d) un test culturale;
e) un colloquio individuale.
3. Nella prove pratiche si valutano:
a) la tecnica, la sicurezza e la regolarità nella percorrenza del percorso;
b) la qualità e la pertinenza dell'abbigliamento e dei materiali impiegati;
c) la capacità di orientamento generale, nonché di lettura e utilizzo di strumenti cartografici e topografici senza apparecchiature digitali.
4. Il test culturale consiste in un test a risposta multipla su argomenti legati alla pratica dell'escursionismo e alla frequentazione dell'ambiente montano per finalità turistiche, sportive o ricreative.
5. Il colloquio individuale consiste nella discussione del curriculum escursionistico e nell'esposizione delle motivazioni personali alla pratica della professione. La discussione mira a valutare la qualità e la veridicità del curriculum presentato ed eventuali ulteriori titoli di studio attinenti e valutabili.
6. Gli istruttori facenti parte della commissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante lo stesso, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente della commissione immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolti. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 18
(Commissione di esame per la prova attitudinale di accompagnatore di media montagna)
1. La commissione per la prova attitudinale di accompagnatore di media montagna è costituita con decreto del dirigente regionale competente. Con il decreto di costituzione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.
2. La commissione è composta, oltre che dal dirigente regionale competente che la presiede, da:
a) tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(48)
b) due esperti, designati dal collegio regionale delle guide alpine, nelle seguenti materie: cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento.
c) (49)
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
5. Al verificarsi di condizioni che impediscono il regolare funzionamento della commissione, il dirigente regionale competente può procedere allo scioglimento della commissione o alla sostituzione di uno o più componenti.
6. Gli istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo facenti parte della commissione, prima dello svolgimento della prova attitudinale e durante la stessa, accertano l'idoneità del campo di prova e rilasciano al presidente immediata attestazione relativa agli accertamenti e alle attività svolte. In caso di accertamento sfavorevole, il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 19
(Corsi di formazione e preparazione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)
1. La direzione regionale competente organizza, almeno ogni due anni, anche mediante convenzioni con il collegio regionale delle guide alpine, corsi teorico-pratici di formazione e preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna e i relativi esami. I corsi sono riservati agli allievi che hanno superato le prove attitudinali. La direzione stabilisce durata, modalità di svolgimento e programmi con la collaborazione del collegio regionale delle guide alpine; in particolare, fissa le quote di iscrizione per gli esami, le quote di iscrizione per i corsi, nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione.
2. Le funzioni di istruttore tecnico sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.
3. I corsi hanno durata minima di cinquantacinque giorni e un contenuto teorico-pratico e prevedono i seguenti insegnamenti: normativa di riferimento, cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento, lingua inglese - livello A2.
Art. 20
(Commissione per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna)
1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, riservati agli allievi che hanno frequentato il corso di formazione con valutazioni positive nelle verifiche intermedie, sono indetti con decreto del dirigente regionale competente che rende noti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i programmi, la data e la sede delle prove d'esame almeno due mesi prima del loro svolgimento. Il decreto è pubblicato sul BURL e ne è data informazione al collegio regionale delle guide alpine che, a sua volta, informa tutte le scuole di alpinismo e di sci alpinismo. Gli esami si svolgono dinanzi alla commissione costituita con decreto dirigenziale.(50)
2. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabiliti l'entità dei compensi, i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno in favore dei componenti e le modalità di funzionamento.
3. Per ciascun componente effettivo delle commissioni è nominato un componente supplente da convocare qualora il componente effettivo per qualunque ragione non possa essere presente. In assenza anche del componente supplente si rinvia la prova.
4. Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché coloro che hanno svolto attività di docenza nel corso cui l'esame si riferisce o attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale preliminare al corso medesimo; i componenti attestano l'insussistenza di situazioni di incompatibilità mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità sono sostituiti dai componenti supplenti.
5. La commissione presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato è così composta:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo, designati dal collegio regionale delle guide alpine fra gli istruttori, iscritti all'albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a tale funzione;(51)
b) due esperti, designati dal collegio regionale, nelle seguenti materie: cultura dell'alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, botanica, zoologia, geologia, glaciologia e nivologia, elementi di medicina in montagna, tecniche di primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia e orientamento, normativa di riferimento;
c) un professionista o un operatore competente in medicina e primo soccorso, designato dalla direzione regionale competente;
d) un esperto di scienze naturali applicate alla montagna, designato dal collegio regionale;
e) un esperto in lingua inglese, designato dalla direzione regionale competente.
6. Per la prova tecnico-pratica, la commissione, presieduta dal dirigente regionale competente o suo delegato, è composta da tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 5, lettera a).(52)
7. L'esame consiste in prove tecnico-pratiche di accompagnamento su terreno escursionistico, nonché in una prova orale su tutte le materie del corso.
8. L'esame è superato mediante il raggiungimento della sufficienza in ogni singola prova e consente l'iscrizione all'albo professionale nei tre anni successivi; oltre tale termine, è necessario frequentare con profitto un corso di aggiornamento almeno tre anni prima dell'iscrizione.
9. I candidati che non superano le prove possono essere ammessi a nuovo esame, consistente nella ripetizione sia delle prove tecnico pratiche che della prova orale, in occasione di una delle due sessioni di esami immediatamente successive senza l'obbligo di frequenza di un nuovo corso di formazione.
Art. 21
(Corsi di aggiornamento professionale per gli accompagnatori di media montagna)
1. Per i corsi di aggiornamento professionale per gli accompagnatori di media montagna trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15.
Capo V
Scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo
Art. 22
(Requisiti funzionali delle scuole di sci e relative verifiche)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole invernali o estive per l'insegnamento della pratica dello sci sono subordinati alla presentazione alla competente direzione regionale di una SCIA attestante il possesso dei seguenti requisiti funzionali:
a) atto costitutivo registrato di associazione o di società tra professionisti fra più maestri di sci preferibilmente operanti nello stesso comprensorio sciistico nelle forme previste dalla normativa vigente;
b) direzione e rappresentanza legale della scuola affidata a un maestro di sci iscritto all'albo regionale, in possesso di specializzazione di direttore di scuola di sci, abilitato all'insegnamento della disciplina a cui la scuola si riferisce; qualora la scuola insegni più discipline è sufficiente l'abilitazione all'insegnamento per una di esse, preferibilmente per la disciplina che riveste carattere di prevalenza;
c) coordinamento con le attività turistiche del comprensorio sciistico;
d) disponibilità a collaborare con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive per favorire la pratica dello sci e con gli enti turistici per le iniziative intese ad incrementare l'afflusso turistico;
e) disponibilità a collaborare con altri enti nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna;
f) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
g) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi da parte dei singoli maestri di sci facenti parte della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
h) denominazione della scuola diversa da quelle di altre scuole della zona e comunque tale da non creare confusione, ai sensi dell'articolo 2564 c.c..
2. La denominazione della scuola può contenere il riferimento a più discipline se nell'organico della stessa sono presenti maestri in possesso delle relative abilitazioni.
3. Il direttore della scuola di sci che intenda assumere maestri di sci per lo svolgimento di corsi riservati a minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), secondo quanto disposto dall'articolo 25 bis del medesimo d.p.r..
4. Nel caso di insegnamento a persone diversamente abili, la scuola può prevedere l'affiancamento ai maestri di sci di dimostratori tecnici in possesso di cognizioni e capacità specifiche.
5. Il comune verifica annualmente, per le scuole di sci aventi sede nel suo territorio, la persistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1 e comunica l'esito della verifica alla Regione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro il successivo 15 dicembre, il dirigente regionale competente approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole.
6. Le scuole comunicano entro il 30 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti funzionali di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.
7. Accertata la carenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1, il dirigente regionale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di sci. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'attività o nel caso in cui la scuola abbia interrotto o risulti comunque sospesa l'attività per almeno un anno.
8. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 6, il dirigente regionale competente dispone la sospensione dall'elenco regionale aggiornato, fatta salva la regolarizzazione entro un anno.
Art. 23
(Requisiti funzionali delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e relative verifiche)
1. L'apertura e l'esercizio di scuole per l'insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche sono subordinati alla presentazione alla competente direzione regionale di una SCIA attestante il possesso dei seguenti requisiti funzionali:
a) atto costitutivo registrato di associazione o società tra professionisti nelle forme previste dalla normativa vigente o qualsiasi forma giuridica ammessa in base alla normativa vigente con riferimento alle società di tipo professionale;
b) direzione e rappresentanza legale della scuola affidata a una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo regionale;
c) coordinamento con le attività turistiche nei luoghi di esercizio della professione;
d) disponibilità a collaborare con i comuni e le autorità scolastiche per favorire la pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo;
e) disponibilità a collaborare con altri enti nell'opera di prevenzione di incidenti in montagna e di soccorso;
f) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività della scuola, con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale;
g) polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi da parte della singola guida alpina o aspirante guida alpina facente parte della scuola con caratteristiche e massimali stabiliti dal collegio regionale.(53)
2. Il direttore della scuola di alpinismo e sci-alpinismo che intenda assumere insegnanti per lo svolgimento di corsi riservati a minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del d.p.r. 313/2002, secondo quanto disposto dall'articolo 25 bis del medesimo d.p.r..
3. Il comune verifica annualmente, per le scuole di alpinismo e di sci alpinismo, aventi sede nel suo territorio, la persistenza dei requisiti funzionali di cui al comma 1 e comunica l'esito della verifica alla Regione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro il successivo 15 dicembre, il dirigente regionale competente approva con decreto le eventuali variazioni all'elenco regionale delle scuole, costituito dall'insieme delle scuole aventi i requisiti prescritti.
4. Le scuole comunicano entro il 30 novembre di ogni anno alla direzione regionale competente le variazioni dei requisiti di cui al comma 1, nonché la persistenza degli stessi o l'eventuale chiusura temporanea o definitiva.
5. Accertata la carenza dei requisiti di cui al comma 1, il dirigente regionale competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, nonché la cancellazione dall'elenco regionale delle scuole di alpinismo e sci alpinismo. La cancellazione è altresì disposta nel caso in cui, trascorso un anno dall'iscrizione, la scuola non abbia iniziato l'attività o nel caso in cui la scuola abbia interrotto o ne risulti comunque sospesa l'attività per almeno un anno.
6. In caso di omissione delle comunicazioni di cui al comma 4, il dirigente regionale competente dispone la sospensione dall'elenco regionale aggiornato, fatta salva la regolarizzazione entro un anno.
Capo VI
Aree sciabili attrezzate e piste(54)
Art. 24(55)
Art. 25
(Documentazione da allegare alla proposta di individuazione delle aree sciabili attrezzate)(56)
1. Le proposte di individuazione di aree sciabili attrezzate sono corredate della seguente documentazione:
a) carta tecnica regionale in scala adeguata riportante il perimetro dell’area sciabile attrezzata oggetto della proposta con indicazione dei servizi ad essa funzionali e dei vincoli gravanti su tale area;
b) carta tecnica regionale in scala adeguata con l’indicazione di massima, all’interno dell’area sciabile attrezzata, delle opere o degli interventi previsti, quali piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, nonché delle eventuali strutture ricettive;
c) estratto delle tavole del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della provincia interessata, del piano territoriale di coordinamento (PTC) dell’ente parco, ove presente, del piano di indirizzo forestale (PIF) della comunità montana interessata, dei piani di governo del territorio (PGT) dei comuni interessati, sulle quali deve essere evidenziata la proposta di area sciabile attrezzata oggetto della richiesta di individuazione;
d) attestazione della comunità montana interessata e dell’ente parco, ove presente, della conformità della proposta di area sciabile attrezzata rispetto alle previsioni della pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica;
e) relazione tecnica dalla quale risultino:
1. gli obiettivi di sviluppo turistico e occupazionale della zona sciistica a medio e lungo termine, compresi i sistemi di accessibilità;
2. gli impatti sul sistema rurale, sull’agricoltura di montagna, sulla fauna e sul patrimonio forestale;
3. le previsioni delle ricadute sull’economia locale, tenendo anche in considerazione le risorse pubbliche erogate dai programmi di sviluppo rurale a sostegno all’agricoltura, con conseguenti valutazioni in ordine alle vocazioni prevalenti delle aree in esame;
4.  la presenza di beni paesaggistici interessati dalla proposta, con indicazione degli ambiti assoggettati a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), delle aree individuate quali ambiti di elevata naturalità dal vigente piano paesaggistico regionale (PPR), nonché degli eventuali tracciati guida paesaggistici, delle strade panoramiche o di altri percorsi di fruizione riconosciuti dal PPR e dell’eventuale presenza di beni culturali;
5.  la verifica di compatibilità dell’area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione rispetto al vigente PPR e alle disposizioni di cui agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004;
6.  la situazione nivologica della zona sciistica e, laddove disponibili, gli scenari di previsioni meteo-climatiche relative al territorio in cui ricade l’area sciabile attrezzata;
7. la verifica di compatibilità dell’area sciabile attrezzata oggetto della proposta di individuazione con i fenomeni di dissesto idrogeologico presenti, con particolare riguardo a frane, valanghe ed eventuali fenomeni di scioglimento di ghiacciai in atto o previsti nella zona interessata e i necessari approfondimenti inerenti alle situazioni di rischio che possono verificarsi per gli utenti dell’area;
f) documentazione fotografica dell’area sciabile attrezzata oggetto di richiesta di individuazione utile alla comprensione del reale stato di fatto;
g) estratto di mappa catastale indicante i dati delle particelle censite nel catasto terreni relative all’area e i dati anagrafici dei soggetti intestatari;
h) studio delle opere relative a piste, impianti di risalita, impianti di innevamento, previste all’interno dell’area sciabile attrezzata;
i) definizione e la quantificazione degli interventi compensativi previsti dalla normativa vigente in caso di trasformazione del bosco, corredate da relazione paesaggistica.
2. Ove sussista il rischio di valanghe, alla proposta di individuazione dell’area sciabile attrezzata deve essere allegata una relazione tecnica, corredata del parere dell’ARPA, comprensiva di perizia valangologica predisposta da un tecnico professionista abilitato, riportante i necessari sistemi di prevenzione e di protezione.
Art. 26
(Classificazione delle piste)
1. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:
a) piste da discesa destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard, alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;
b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;
c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve, incluse le evoluzioni acrobatiche con gli sci o snowboard.
2. Non rientrano nella classificazione di cui al comma 1 gli itinerari sciistici intesi come percorsi su neve non compresi nell'area sciabile attrezzata e segnalati in arancione.
Art. 27
(Caratteristiche tecniche generali delle piste)
1. Le piste hanno caratteristiche tecniche tali da garantire rispetto per l'ambiente, idoneità idrogeologica, servizi adeguati per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto pubblico, condizioni di sicurezza, anche in relazione a pericoli derivanti da frane e valanghe; in particolare:
a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da consentirne un corretto inserimento ambientale;
b) sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in caso di necessità;
c) sono inserite in comprensori collegati direttamente o a mezzo di impianto di trasporto pubblico alla rete viaria normalmente accessibile durante la stagione invernale;
d) sono prive di ostacoli tali da costituire un pericolo durante l'apertura al transito degli sciatori;
e) sono prive di attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico invernale o con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita; in caso di attraversamento a livello di una strada carrozzabile, sono predisposte in modo da costringere lo sciatore a fermarsi prima di attraversare;
f) sono dotate di un'area comune a più piste che presenta caratteristiche tali da consentire l'agevole scorrimento degli sciatori;
g) sono dotate di percorsi di trasferimento che non superano una pendenza media del quindici per cento;
h) sono dotate di un punto di confluenza di due o più piste che, per ampiezza e visibilità, non costringa lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi cambiamenti di direzione, ferma restando la necessità di opportuna segnalazione.
Art. 28
(Caratteristiche tecniche e classificazione delle piste da discesa)
1. Le piste da discesa hanno le seguenti caratteristiche:
a) hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti serventi, alle esigenze di transito degli sciatori e alle caratteristiche della pista; la larghezza è in ogni caso non inferiore a venti metri, salvo che per tratti opportunamente segnalati;
b) se utilizzate come percorsi di trasferimento o di rientro, hanno larghezza non inferiore a 3,50 metri;
c) hanno un franco verticale libero non inferiore a 3,50 metri durante l'apertura al transito degli sciatori, salvo casi particolari o brevi tratti, ferma restando la necessità in ogni caso di opportuna segnalazione;
d) hanno la parte terminale, per larghezza e profilo, tale da permettere il sicuro arresto degli sciatori in relazione alle caratteristiche della pista e alla possibilità di stazionamento di persone nella zona.
2. Le piste da discesa sono classificate secondo la seguente tipologia:
a) pista facile, segnata in blu: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al venticinque percento, fatta eccezione per brevi tratti;
b) pista di media difficoltà, segnata in rosso: pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore al quaranta percento, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista difficile, segnata in nero: pista avente pendenza superiore al quaranta per cento.
Art. 29
(Caratteristiche tecniche delle piste da fondo)
1. Le piste da fondo hanno le seguenti caratteristiche:
a) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno almeno un tracciato pianeggiante per la tecnica classica e uno per la tecnica di pattinaggio, oltre ad una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;
b) salvo tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in salita di larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;
c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, hanno tracciati in discesa di larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso o il rallentamento, oltre a una fascia di almeno un metro per ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo;
d) hanno un franco verticale libero non inferiore a 2,50 metri durante l'apertura al transito degli sciatori;
e) hanno, se possibile, tratti in salita e in discesa alternati a tratti pianeggianti al fine di garantire la varietà del percorso.
1 bis. Le piste da fondo sono classificate secondo la seguente tipologia:(57)
a) pista facile, segnata in blu, praticabile da sciatori principianti, avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al dieci per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
2) lunghezza non superiore a dieci chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a quaranta metri per ogni chilometro di pista;
4) sezione che normalmente non presenta pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi impegnativi quali: curve molto strette; salite ripide o lunghe, che comportino una discreta padronanza delle tecniche di sciata e siano superabili da un principiante solo con passo a scaletta; discese ripide e lunghe o con scarsa visibilità;
b) pista di media difficoltà, segnata in rosso, praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci da fondo, avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al venti per cento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
2) lunghezza non superiore a venti chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a ottanta metri per ogni chilometro di pista;
4) sezione che presenta moderata pendenza trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
c) pista difficile, segnata in nero, praticabile da sciatori esperti, avente almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale superiore al venti percento;
2) dislivello massimo superiore a ottanta metri per ogni chilometro di pista;
3) sezione che presenta pendenza trasversale;
4) tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi impegnativi.
Art. 30
(Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'apprestamento di una pista)
1. La domanda di autorizzazione all'apprestamento di una pista è corredata della seguente documentazione redatta da un tecnico abilitato:
a) progetto della pista che s'intende apprestare, costituito da una planimetria del comprensorio sciistico, a curve di livello, in scala 1:10.000, sulla quale è rappresentato il complesso delle piste, nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro funzionali, con riferimento anche a eventuali sviluppi programmati;
b) planimetria della pista, a curve di livello, in scala minima di 1:4.000, sulla quale è rappresentato quanto segue:
1. l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre piste, comprese quelle di cui siano esercenti altri soggetti;
2. i tratti di pista serviti da più impianti di trasporto a fune;
3. gli impianti, le infrastrutture e i servizi funzionali alla pista;
4. le particolarità morfologiche della pista;
5. le opere eventualmente programmate;
6. le sezioni degli elementi di cui al punto 3);
7. gli elementi materiali che s'intende posare o gli interventi materiali che s'intende realizzare al fine di garantire la delimitazione e la sicurezza delle piste;
8. le sezioni trasversali più significative e, in ogni caso, nei punti in cui sono previsti movimenti di terra;
9. la carta delle pendenze in scala minima 1:4.000;
10. la carta e la relazione geologica relative alla pista e alle aree limitrofe, con particolare riferimento al rischio di valanghe e agli eventuali sistemi di protezione attivi o passivi che s'intende mettere in atto;
c) relazione tecnica articolata nei seguenti punti:
1. descrizione del contenuto degli elaborati di cui alla lettera b), punti 1, 2, 3 e 4;
2. caratteristiche della piste;
3. connotazioni dei siti attraversati;
4. descrizione di eventuali opere necessarie al completamento della pista e delle infrastrutture che la interessano;
5. valutazioni dimensionali della pista in relazione alla funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti serventi;
6. descrizione degli elementi e degli interventi finalizzati a garantire lo svolgimento dei compiti degli addetti al servizio pista;
7. proposta motivata di classificazione della pista.
Art. 31
(Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata)
1. La domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico della pista apprestata è corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica la conformità della pista all'autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesta di aver istituito il servizio pista e il servizio di soccorso e di aver nominato il direttore della pista con i requisiti richiesti.
2. Il richiedente autorizzato all'apertura al pubblico assume la funzione di gestore della pista.
Art. 32
(Mountainbiking)
1. Le aree sciabili attrezzate e le piste da sci possono essere utilizzate anche per la discesa con la mountain-bike nel periodo estivo su tracciati esclusivamente destinati a tali attività e denominati bike park. La gestione può essere effettuata dai gestori delle piste titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altro soggetto pubblico o privato individuato secondo le normative vigenti.
2. I gestori dei bike park assicurano un'adeguata manutenzione dei tracciati e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico causati dall'erosione del suolo dovuta al continuo passaggio dei mezzi.
3. I tracciati sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e interdetti all'escursionismo a piedi. Possono attraversare altre infrastrutture viabili destinate al passaggio di veicoli, mezzi meccanici o pedoni. Tali intersezioni sono preventivamente segnalate a cura dei soggetti gestori lungo il tracciato e sull'infrastruttura attraversata. I conducenti delle mountain-bike, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti riducendo la velocità e usando i segnalatori acustici in dotazione; devono inoltre dare precedenza ai mezzi e ai veicoli che percorrono le infrastrutture e ai pedoni in fase di attraversamento del tracciato.
4. I gestori dei bike park sono responsabili della sicurezza dei tracciati e hanno l'obbligo di stipulare un'idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili alla loro responsabilità.
Art. 33
(Requisiti dei direttori delle piste)
1. I direttori delle piste nominati dal gestore della pista devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato appartenente all'Unione europea o cittadinanza di un Paese che abbia concluso con l'Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea dall'esercizio di una professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
c) abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci o della professione di guida alpina-maestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi da almeno cinque anni oppure, in alternativa, specifica qualifica conseguita a seguito di apposito corso di formazione promosso dalla direzione generale regionale competente.
2. La nomina a direttore è incompatibile con ulteriore nomina a direttore presso altra area sciabile attrezzata.
Art. 34
(Requisiti degli addetti al servizio di soccorso)
1. Gli addetti al servizio di soccorso devono essere in possesso della qualificazione di soccorritore conseguita secondo la vigente normativa in materia e di capacità sciistiche e sci alpinistiche adeguate.
Art. 35
(Compiti degli addetti al servizio piste)
1. Gli addetti al servizio pista, nominati dal gestore della pista, svolgono i seguenti compiti, di cui lo stesso gestore è responsabile:
a) delimitazione delle piste da discesa, da fondo e delle piste destinate ad altri sport sulla neve;
b) apposizione della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti anche in merito ai sistemi segnaletici in uso nei comprensori, alla classificazione delle piste e alle regole di comportamento degli utenti.
c) preparazione e protezione delle piste;
d) controllo costante delle piste aperte al transito, al fine di garantire in ogni momento l'apprestamento dei mezzi di soccorso, nonché la delimitazione e protezione delle piste stesse;
e) vigilanza sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine di garantire il rispetto degli obblighi di comportamento, segnalando eventuali violazioni ai soggetti competenti e, nei casi di reiterate o gravi violazioni, richiedere l'allontanamento dalle piste dell'utente che le ha poste in essere;
f) regolazione dell'accesso alle piste e preclusione dell'accesso in caso di pericolo.
2. Gli addetti al servizio pista provvedono, in particolare:
a) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista individuati dai gestori, d'intesa con i comuni interessati, da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e snowboard agonistici, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, all'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di tre piste servite da almeno tre impianti di risalita, fermo restando l'obbligo di tutti coloro che le frequentano di munirsi di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore;(58)
b) a separare con adeguate protezioni dalle altre piste i tratti di pista, individuati dai gestori delle piste, d'intesa con i comuni interessati, all'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di venti piste servite da almeno dieci impianti di risalita riservati alla pratica di evoluzioni acrobatiche;(58)
c) ad effettuare discese di controllo dopo la chiusura degli impianti per accertarsi che sulle piste servite da tali impianti non siano rimasti utenti in difficoltà;
d) a curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
e) ad eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
f) a proteggere dagli ostacoli che, anche temporaneamente, non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
g) ad effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusa quella estiva e inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre e una corretta regimazione delle acque, astenendosi dall'utilizzare additivi dannosi per l'ambiente nella produzione di neve artificiale;
h) a proteggere con barriere anticaduta i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
i) a segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia;
j) a realizzare barriere per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia utilizzando accorgimenti che considerino le conseguenze di un eventuale urto dello sciatore;
k) ad adottare per tutti i sistemi di protezione accorgimenti che tengano conto delle conseguenze di un eventuale urto dello sciatore;
l) a chiudere l'accesso agli itinerari sciistici in caso di pericoli derivanti dalle condizioni atmosferiche.
3. La segnaletica, gli impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e l'irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla produzione di neve artificiale programmata, dalla battitura, dall'usura giornaliera, dalla caduta di altri sciatori o da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli e spetta quindi allo sciatore l'onere di evitarli.
4. Il gestore delle piste può affidare a terzi la realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
Art. 36
(Apposizione della segnaletica)
1. La segnaletica, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere apposta in modo da:
a) integrare la palinatura al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;
b) evidenziare, all'inizio della pista anche se coincidente con una biforcazione, la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché le condizioni della pista e l'eventuale chiusura;
c) fornire, lungo la pista, le informazioni integrative della palinatura di cui agli articoli 37, comma 3 e 38 comma 2;
d) dare, all'origine delle principali biforcazioni delle piste, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;
e) fornire, in prossimità delle principali stazioni a valle degli impianti di risalita di accesso ai comprensori per lo sci da discesa, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti recante la denominazione, numerazione e classificazione delle piste, gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche e un avviso sulle regole di comportamento;
f) fornire, in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo, mediante appositi pannelli, un prospetto generale delle piste esistenti recante la relativa denominazione, numerazione e classificazione, gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche e un avviso sulle regole di comportamento;
g) segnalare, in corrispondenza degli accessi o in corrispondenza delle stazioni degli impianti di risalita, se si tratta di piste servite esclusivamente da tali impianti, le piste con caratteristiche tali da richiedere particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche;
h) fornire tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati;
i) informare adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.
2. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo si conformano alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
Art. 37
(Delimitazione delle piste da discesa)
1. Gli addetti al servizio pista delimitano le piste da discesa aperte al transito degli utenti lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.
2. La palinatura può essere omessa:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali;
b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in aderenza al tracciato della pista;
c) nei tratti di confluenza di più piste;
d) in brevi tratti di raccordo delle piste.
3. La palinatura è integrata con dischi posti a intervalli di circa cento metri recanti la denominazione o numerazione della pista. I dischi sono numerati in progressione a partire dalla quota inferiore.
4. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. Al fine di consentire l'individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle aste è di colore arancione per un'altezza rispettivamente di ottanta centimetri e di trenta centimetri.
Art. 38
(Delimitazione delle piste da fondo)
1. Gli addetti al servizio pista delimitano le piste da fondo aperte al transito degli utenti con apposita palinatura laterale realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro. La palinatura è posta lungo il bordo pista destro nel caso di tracciati adiacenti con diverso senso di marcia e almeno lungo un bordo pista se questa è tracciata in ambiti scarsamente delimitati da elementi naturali.
2. Sulle piste da fondo di lunghezza superiore a cinque chilometri la palinatura è integrata con cartelli che, posti a intervalli di cinquecento metri, indicano la distanza che resta da percorrere.
3. La palinatura è realizzata con aste a sezione circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o nero, in funzione della classificazione. Al fine di consentire l'individuazione dei lati destro e sinistro delle piste, la parte terminale delle aste è di colore arancione per un'altezza rispettivamente di ottanta centimetri e di trenta centimetri.
Art. 39
(Delimitazione delle piste destinate ad altri sport sulla neve)
1. Le piste destinate ad altri sport sulla neve sono delimitate, a seconda delle caratteristiche morfologiche, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28, nel caso risultino assimilabili a piste da discesa, e secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 nel caso risultino assimilabili alle piste da fondo. Per entrambe le tipologie sono ammessi gli adattamenti necessari per la pratica delle specifiche attività sportive.
Art. 40
(Regolazione dell'accesso alle piste)
1. Salvo quanto previsto al comma 2:
a) le piste da discesa sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura;
b) le piste da fondo sono aperte al transito degli utenti negli orari esposti sugli appositi pannelli posizionati in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo;
c) le piste destinate ad altri sport sulla neve sono aperte al transito degli utenti dall'orario di apertura dei rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti successivi alla loro chiusura, ovvero, ove non esistano impianti serventi, negli orari esposti su appositi pannelli.
2. È disposta la chiusura degli accessi delle piste, anche durante gli orari di cui al comma 1, in tutte le situazioni di potenziale pericolosità, anche temporanea, con particolare riferimento a:
a) situazioni nelle quali non è possibile garantire le attività di delimitazione, protezione, controllo, messa in sicurezza o apprestamento del soccorso;
b) pericolo derivante da condizioni ambientali e climatologiche;
c) pericolo di distacco di valanghe;
d) svolgimento di operazioni di battitura con mezzi meccanici e altre operazioni potenzialmente pericolose;
e) svolgimento di gare o allenamenti.
3. La chiusura delle piste è totale o parziale a seconda dell'estensione della potenziale pericolosità.
4. La chiusura delle piste è effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di altra idonea barriera trasversale estesa per l'intera larghezza della pista ed è segnalata, dove occorre, sia mediante segnali di pericolo sia nei pannelli posti in prossimità delle principali stazioni a valle degli impianti di risalita di accesso ai comprensori per lo sci da discesa e in corrispondenza dei principali accessi dei comprensori per lo sci di fondo.
5. Una pista da discesa può essere in tutto o in parte interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica dello snowboard.
Capo VII
Regole comportamentali specifiche
Art. 41
(Regole di precedenza da osservare nella pratica dello sci)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 26/2014 che richiama le regole di comportamento di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e il decalogo dello sciatore, nella pratica dello sci hanno la precedenza e non devono essere intralciati:
a) l'utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;
b) l'utente in movimento rispetto all'utente che si rimette in movimento nella stessa pista;
c) l'utente che si trova nella pista rispetto all'utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;
d) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni.
Art. 42
(Regole comportamentali specifiche per la pratica dello sci alpino)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 26/2014, nella pratica dello sci alpino, si osservano le seguenti regole:
a) ha precedenza l'utente a valle rispetto all'utente a monte; il secondo può sorpassare il primo sia a sinistra sia a destra sia a monte sia a valle se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
b) i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto del Ministero della salute 2 marzo 2006 (Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di eta' inferiore ai 14 anni nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard).
Art. 43
(Regole comportamentali specifiche per la pratica dello sci di fondo)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 26/2014, nella pratica dello sci di fondo, si osservano le seguenti regole:
a) gli sciatori devono utilizzare la traccia nel senso cui è destinata e, salvo diversa segnaletica, se la pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella più a destra, anche se sono in gruppo;
b) lo sciatore che scende ha precedenza rispetto allo sciatore che sale, in caso di unica traccia utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se detta traccia è in piano, due sciatori che la utilizzano in sensi opposti devono portarsi ciascuno alla propria destra, salvo diversa segnaletica;
c) nel caso di traccia utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte dello sciatore che segue e che l'abbia richiesto a voce, salvo diversa segnaletica;
d) lo sciatore che segue, previo avvertimento a voce, può anche sorpassare fuori dalla medesima traccia lo sciatore che precede, sia a sinistra sia a destra, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo.
Art. 44
(Regole comportamentali specifiche per la pratica dello snowboard)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 26/2014, nella pratica dello snowboard si osservano le seguenti regole:
a) lo snowboarder prima di effettuare spinte col tallone deve guardare indietro, controllare tutt'intorno e assicurarsi nei salti che la zona circostante sia libera;
b) lo snowboarder deve avere le conoscenze e le capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti e per sciare sulla pista scelta;
c) lo snowboarder deve usare i seguenti accorgimenti:
1) la gamba anteriore deve essere sempre saldamente legata allo snowboard mediante un cinturino;
2) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore deve essere libera da vincoli;
3) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini;
d) ha precedenza l'utente a valle rispetto all'utente a monte; il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;
e) i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche definite dal d.m. 2 marzo 2006.
Capo VIII
Disposizioni finali
Art. 45
(Abrogazione del r.r. 10/2004)
1. E' abrogato il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10 (Regolamento regionale per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 'Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia').(59)
Art. 46
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni della l.r. 26/2014, nonché alla normativa statale di riferimento e, in particolare, alla disciplina contenuta nella legge 81/1991, nella legge 6/1989 e nella legge 363/2003.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURL.
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett.d) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
7. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
8. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
12. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
15. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lettere i), j) e k) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8 Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettere m) e n) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
21. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
22. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. q) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
23. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
25. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
26. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
28. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
29. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
30. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettere y) e z) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
34. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
36. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. cc) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ff) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
41. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. gg) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
42. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. hh) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
43. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ii) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
44. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. jj) del r.r. 23 novembre 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
46. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. s) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
48. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. t) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
49. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. u) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
50. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. v) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
51. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. w) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
52. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. x) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
53. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. y) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
54. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. z) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
55. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
56. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. bb) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
58. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del r.r. 25 febbraio 2020, n. 1. Torna al richiamo nota
59. Si rinvia al r.r. 6 dicembre 2004, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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