Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19

Art. 5
(Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali.
2. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A, nonché le funzioni di polizia amministrativa locale.(4)
3. La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.
4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014; in particolare conferisce le funzioni:
a) di approvazione del piano provinciale delle cave di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
b) di concessione o di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente lettera è effettuato d'intesa con la Regione;
c) di partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
5. Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia:
a) governo del territorio;
b) risorse energetiche;
c) miniere, acque minerali e termali, torbiere;
d) viabilità e trasporti;
e) foreste, caccia e pesca, agricoltura e alpicoltura;
f) sostegno e promozione delle attività economiche;
g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;
h) istruzione e formazione professionale;
i) usi civici;
j) turismo e industria alberghiera;
k) aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna.
6. Ferme restando le competenze delle comunità montane delle altre province lombarde, con una o più intese stipulate, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione, la Provincia di Sondrio, le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia e i consorzi B.I.M. dell'Adda sopra-lacuale e dello Spol, sono individuate le funzioni, già conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire alla Provincia di Sondrio. Le intese regolano i rapporti tra la Provincia di Sondrio e le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia anche in riferimento alla ricollocazione del personale prioritariamente impegnato sulle funzioni, conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire ai sensi del primo periodo.
7. L'effettivo avvio dell'esercizio, da parte della Provincia di Sondrio, delle funzioni di cui al comma 6 decorre dalla data indicata nel provvedimento legislativo di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Il Presidente della Provincia di Sondrio è componente di diritto, dalla data di cui al comma 7, del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).
9. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP). La Regione supporta, previa intesa, la Provincia di Sondrio nella cura:
a) delle relazioni istituzionali con le altre province, con la Province Autonome di Trento e di Bolzano, con regioni diverse dalla Lombardia, incluse quelle a statuto speciale, nonché nella stipula di accordi e di convenzioni con i medesimi enti;
b) delle attività di mero rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la Provincia di Sondrio.
10. E' costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, composto da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti della provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al comma 3. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
11. E' obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 10 in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali.
12. Il Presidente della Provincia di Sondrio partecipa, su invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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