Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 119
(Collegio di esperti)
1. La Regione e la Provincia di Sondrio si avvalgono della consulenza di un collegio di esperti in micologia, scienze naturali e scienze forestali, nominato con decreto del dirigente competente.(368)
2. Il collegio è composto da:
a) un membro scelto tra gli esperti delle facoltà di scienze agrarie e forestali o di scienze naturali delle università della Lombardia;
b) due membri scelti tra i rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;
4. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un dipendente della direzione generale competente.
5. Per la partecipazione alle sedute del collegio di esperti non è dovuto alcun gettone o altro emolumento o rimborso spese.(369)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
369. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. rrr) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia