Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 22
(Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici)
1. La Regione può erogare contributi a titolo di intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall'anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è istituito alla missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza' - programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2015-2017, il Fondo in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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