Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 17
(Interventi per l'attrattività del territorio)
1. La Giunta regionale sviluppa progetti con i soggetti di cui agli articoli 8 e 10 per:
a) qualificare l'offerta turistica e rafforzare la sua competitività rispetto al contesto internazionale, attraverso l'innovazione di prodotto e la valorizzazione dei network turistici locali e dell'attrattività;
b) creare e promuovere prodotti turistici finalizzati a valorizzare il territorio e le sue esperienze di offerta turistica integrata;
c) creare reti di imprese e contratti di rete dell'intera filiera dell'attrattività;
d) valorizzare l'attrattività del territorio attraverso azioni di marketing territoriale e di promozione integrata del commercio e dell'artigianato con le eccellenze turistiche e le specificità del settore dei servizi;
e) sostenere forme e canali distributivi digitali e innovativi ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico, garantendo l'accessibilità nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
f) favorire lo sviluppo e il consolidamento dei servizi di intermodalità e mobilità sostenibile, in particolare ciclabile, le modalità di condivisione quali il bike-sharing e di metodi sostenibili di distribuzione delle merci;
g) sostenere progetti di cooperazione transregionale e transnazionale nell'ambito dell'attrattività del territorio e del turismo anche in compartecipazione con i programmi dell'Unione europea.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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