Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 2
(Finalità)
1. La Regione promuove il coordinamento degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla difesa del suolo e alla gestione dei corsi d'acqua della Lombardia, in modo da assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche, anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso. La Città metropolitana di Milano e gli altri enti territoriali di area vasta collaborano con la Regione per la raccolta e organizzazione delle necessità di intervento per livello di omogeneità e per la segnalazione di progetti di intervento.
2. Al fine del miglioramento dello stato ecologico ambientale dei corpi idrici e della qualità delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e per l'integrazione delle misure a tal fine previste con gli obiettivi della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la Regione:
a) promuove e assicura l'integrazione a scala di sottobacino idrografico delle azioni tese alla tutela e alla salvaguardia del territorio regionale e delle acque superficiali e sotterranee, attivando appositi strumenti di programmazione negoziata, quali i contratti di fiume e di lago di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), e prevedendo, per ogni sottobacino idrografico regionale, progetti strategici di sottobacino di cui all'articolo 55 bis della l.r. 12/2005, in modo da assicurare le più ampie forme di partecipazione e corresponsabilizzazione degli enti locali e dei soggetti territorialmente interessati alla definizione e al conseguimento degli obiettivi di sicurezza e qualità;
b) assicura l'integrazione tra le misure attuative della presente legge e le previsioni del piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di tutela delle acque;
c) promuove progetti pilota e sperimentali di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano sostenibile, con particolare attenzione alle aree a forte urbanizzazione, secondo le modalità previste all'articolo 7, con il coinvolgimento della Città metropolitana di Milano, delle province, degli uffici d'ambito e dei gestori d'ambito del servizio idrico integrato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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