Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 14
(Scarichi in corso d'acqua superficiale appartenente al reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica)
1. I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo idrico principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del d.lgs. 152/2006. I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.
2. Per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che risultano privi della concessione di cui al r.d. 523/1904 e al r.r. 3/2010, per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione sulla qualità delle acque ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, deve essere richiesta la concessione in sanatoria secondo tempi e modalità disciplinati con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione presentate entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale e accolte non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 10/2009.
3. Gli scarichi di cui al comma 2 sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.
4. L'ente competente ai sensi del d.lgs. 152/2006 comunica all'autorità preposta al rilascio della concessione di polizia idraulica l'avvio del procedimento per l'autorizzazione allo scarico ai fini qualitativi.
5. L'ente competente trasmette alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, a far tempo dal 1° gennaio 2001.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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