Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 11

Legge di semplificazione 2020

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;11

Art. 17
(Disposizioni sulle competenze amministrative della Regione, delle Province e della Città metropolitana in materia di rifiuti. Modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 e inserimento dell’articolo 17.1 nella l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(18), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 16 le parole 'dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 197 del d.lgs. 152/2006';
b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'articoli 208, 209 e 210' sono sostituite dalle seguenti: 'articoli 208 e 209';
c) dopo la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono aggiunte le seguenti:
'b ter) l'approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;
b quater) l'approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell'impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:
1) impianti, da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l'impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere;

2) sperimentazioni da approvare ai sensi dell'articolo 211 del d.lgs. 152/2006, effettuate in impianti già autorizzati dalla provincia, che non comportano l'installazione di nuovi impianti e non ne modificano significativamente il processo;
3) impianti a carattere innovativo da installare all'interno dell'area in cui sono localizzati gli impianti già autorizzati dalla provincia;';
d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'all'articolo 13 del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006';
e) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 le parole 'all'articolo 40 del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'agli articoli 223 e 224 del d.lgs. 152/2006';
f) all'alinea del comma 1 dell'articolo 17 le parole 'dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. 22/1997' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006';
g) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', a esclusione dei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b quater), numeri 1) e 2)' ;
h) alle lettere c bis) e c ter) del comma 1 dell'articolo 17 le parole 'da autorizzare ai sensi degli articoli 208, 209, 210 del d.lgs. 152/2006 e del d.lgs. 59/2005, allegato I, punto 5' sono sostituite dalle seguenti: 'da autorizzare ai sensi degli articoli 29 quater, 208 e 209 del d.lgs. 152/2006';
i) al primo periodo della lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', a esclusione di quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b ter) e b quater), numero 3)' ;
j) dopo l'art. 17è inserito il seguente:
'Art. 17.1
(Promozione della digitalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17)
1. Al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale e di agevolare, mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17, le istanze, le comunicazioni e la documentazione relative ai procedimenti di rilascio, rinnovo, variante e voltura delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/2006 sono presentate e gestite tramite uno specifico ed univoco applicativo regionale, messo a disposizione degli operatori interessati e delle autorità competenti.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per l'utilizzo dell'applicativo di cui al comma 1, la data di attivazione, nonché le forme di accesso pubblico.'.
2. Al fine di assicurare maggiori efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, l'ARPA svolge i controlli riguardanti gli impianti che effettuano ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003, installati all'interno di aree in cui sono localizzati impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.
3. Le modifiche agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003, di cui al comma 1 del presente articolo, relative al riparto delle competenze amministrative in materia di rifiuti tra Regione e province o Città metropolitana, si applicano ai procedimenti di autorizzazione e approvazione avviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è aggiornato, rispetto alle modifiche apportate agli articoli 16 e 17 della l.r. 26/2003 di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della stessa l.r. 26/2003.
5. Ogni richiamo alle province, contenuto nel presente articolo, deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.
6. La spesa per l'applicativo regionale previsto al comma 1 dell'articolo 17.1 della l.r. 26/2003, come introdotto dalla lettera j), comma 1, del presente articolo, è quantificata nel 2020 in euro 90.888,00 per le attività di sviluppo e progettazione e in euro 62.705,00 per i costi di gestione, manutenzione e assistenza. A tali oneri si provvede rispettivamente nel 2020 per euro 90.888,00 con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e per euro 62.705,00 con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Per gli anni 2021 e 2022 la spesa, prevista per i soli costi di gestione, manutenzione ed assistenza è stimata in euro 62.705,00 annui e alla stessa si provvede con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali', programma 08 'Statistica e sistemi informativi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello strato di previsione del bilancio 2020-2022.'.
NOTE:
18. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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