LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 21 bis
Incentivi per la bonifica di siti contaminati.(79)
1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell’anagrafe regionale di cui al comma 11 dell’articolo 21 in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all’articolo 242 del d.lgs. 152/2006, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, esclusa la fattispecie di cui all’articolo 21, comma 15, può essere concesso al proprietario non responsabile della contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa, nel caso in cui il PGT preveda il recupero, anche in funzione della loro vocazione, e la riqualificazione urbanistica dell’area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione dell'agevolazione per tale area. Il comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l’attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT.
3. Qualora il comune intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 2 invita il proprietario non responsabile della contaminazione, anche su richiesta di quest’ultimo, ad adempiere alle procedure previste dall’articolo 242 del d.lgs. 152/2006, comunicando i requisiti per accedere agli incentivi previsti dai commi 1 e 2.
4. Il proprietario che intende richiedere gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 presenta al comune entro otto mesi dalla comunicazione di cui al comma 3:
a) la proposta di riutilizzo e di riqualificazione urbanistica dell’area, redatta secondo linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente articolo;
b) l’assenso ad eseguire gli interventi di bonifica del sito;
c) un cronoprogramma di intervento.
5. La mancata presentazione al comune, entro dodici mesi dall’invito di cui al comma 3, della documentazione di cui al comma 4, comporta la cessazione dell’efficacia del piano delle regole relativamente all’area interessata e la conseguente inefficacia di qualsiasi previsione sul regime giuridico dei suoli.
6. A seguito dell’attestazione del comune della perdita d’efficacia di cui al comma 5, si applicano le procedure di cui all’articolo 21.
NOTE:
79. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 32, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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